Voltura catastale e accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale

5 December 2024
Modifica zoom
100%

di Maria Suppa

Con l’ordinanza n. 22769 del 13/08/2024, la Cassazione ha stabilito che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, purché quest’ultima sia posta in essere dal chiamato o comunque a questi riferibile in via mediata, per conferimento di delega.

L’accettazione tacita dell’eredità e le conseguenze ai fini IMU
Come noto, i soggetti tenuti al pagamento dei debiti tributari del de cuius e, quindi, anche dell’IMU, sono gli eredi, ovvero i chiamati che hanno accettato l’eredità.

Oltreché per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata), l’accettazione dell’eredità si determina anche per comportamento concludente, ovvero nei casi in cui il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (c.d. accettazione tacita ex art.476 c.c.).

L’individuazione dei vari comportamenti significativi dell’accettazione tacita è stata effettuata negli anni dalla Cassazione; in particolare, nella pronuncia in commento,  la Suprema corte sottolinea che l’accettazione tacita dell’eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l’intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l’applicazione di sanzioni sulla imposta) ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale.

In tale caso, infatti, per la Cassazione “…l’atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell’imposta), ma anche dal punto di vista civile, quale elemento per l’accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l’eredità assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso…”.

Per la Suprema Corte, però, in tale ipotesi, l’accettazione tacita (e la conseguente qualità di erede) può desumersi esclusivamente da un comportamento del successibile, sicché, non si ha accettazione tacita quando solo un altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l’attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius, sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l’identità e le generalità degli altri chiamati.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento