Il prossimo 1° ottobre (il 30 settembre, data indicata nel Dl 95/2012, è festivo), i titolari di diritti reali su fabbricati rurali – ove non vi abbiano già provveduto in passato in quanto il termine originario era fissato al 30 settembre 2011 – possono procedere alla specificazione che le loro costruzioni agricole hanno natura rurale (articolo 9 del Dl 557/93). Al riguardo è stato emanato il decreto dell’Economia del 26 luglio 2012, che fissa le regole per la presentazione delle istanze agli uffici provinciali della agenzia del Territorio. Le domande potranno essere presentate direttamente oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r.
L’adempimento è necessario per mettersi al riparo da eventuali accertamenti in materia di imposta comunale sugli immobili, nonché per risolvere le controversie in commissione tributaria. Ciò in quanto fino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 7 del Dl 70/2011, la natura di fabbricato rurale dipendeva dalla categoria catastale (A6 per le abitazioni, D10 per i fabbricati strumentali). Tale norma è stata abrogata dal 1° gennaio 2012 e quindi, ai fini della nuova imposta municipale, la categoria catastale è irrilevante, mentre assume rilievo la natura e la destinazione del fabbricato. Peraltro sono certi gli effetti retroattivi della variazione catastale, come precisato dall’articolo 7 del Dm del 26 luglio 2012; d’altra parte non poteva che essere così, tenuto conto che questo adempimento produce effetti in relazione ad una norma abrogata dal 1° gennaio 2012.
Il nuovo provvedimento ministeriale si discosta dal precedente del 14 settembre 2011 in ordine al classamento degli immobili rurali. Infatti, relativamente ai fabbricati strumentali, l’articolo 5 del decreto del 2011 precisava che gli uffici dell’Agenzia, a seguito del ricevimento delle domande, attribuivano la categoria catastale D10, mantenendo la rendita precedentemente attribuita per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa. In presenza, per esempio, di un locale adibito a ufficio di un’azienda agricola, gli uffici del Territorio avrebbero modificato la categoria A/10 (uffici) in D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). Ne conseguiva che in sede di primo acconto dell’imposta municipale i proprietari erano legittimati a determinare la base imponibile utilizzando il coefficiente 60 previsto per i fabbricati di categoria D.
Il nuovo decreto ministeriale, invece, all’articolo 1 dispone che – ai fini della sussistenza dei requisiti di ruralità per le costruzioni diverse da quelle censibili nella categoria D10 – è apposta una specifica annotazione, mantenendo la categoria originaria. Quindi, per esempio, l’ufficio aziendale rimane in A10 con l’annotazione di fabbricato rurale. Ne consegue che per il saldo dell’imposta municipale si dovrà rideterminare la base imponibile utilizzando il coefficiente 80 (uffici); analogamente si dovrà modificare il coefficiente moltiplicatore della rendita catastale per i locali di deposito (C2) e per tutti quei fabbricati che pur essendo rurali non verranno classificati in D10. In ogni caso, l’aliquota dell’imposta è pari al 2 per mille.
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