– l’acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70 % dell’importo pagato il 1° marzo 2011 ai sensi dell’art. 2, comma 45, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
– l’acconto dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna è commisurato al 70 % dell’importo pagato nel primo trimestre dell’anno 2011 a titolo di contributo ordinario, contributo perequativo, contributo consolidato e contributo a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale.
Viene altresì precisato che ai sensi del comma 8, dell’art. 4, del D.L. n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell’anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell’interno, all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
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