Tosap dovuta se c’è effettiva occupazione

di Nicola Fuoco – La tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap) è dovuta solo laddove l’occupazione dell’area o dello spazio pubblico interessato

29 July 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

La tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap) è dovuta solo laddove l’occupazione dell’area o dello spazio pubblico interessato sia poi effettiva e non può ritenersi fondata su un presupposto riferibile unicamente al rilascio, da parte dell’ente comunale, della concessione all’occupazione temporanea. E’ il canone che afferma la CGT di II grado della Lombardia nella sentenza n. 24/2024, depositata lo scorso 3 gennaio. Oggetto principale di ricorso, promosso dinanzi alla CGT di Lecco, era stato un avviso di accertamento Tosap notificato dal concessionario comunale ai fini del recupero della tassa per l’anno 2018 a fronte della omessa dichiarazione ed omesso pagamento. In particolare la pretesa era derivata dal rilascio, dietro richiesta della società ricorrente, della concessione, da parte del Comune di Lecco, per l’occupazione temporanea di un’area pubblica. I giudici di primo grado, avendo ritenuto l’atto congruamente motivato, respingevano il ricorso di parte non avendo la ricorrente provveduto al pagamento anticipato della Tosap ai sensi dell’art. 45, comma 8, del D. Lgs. 507/1993. Nello specifico la Corte riteneva non rilevante la circostanza, pur addotta dalla parte, che l’effettiva occupazione del suolo pubblico non c’era stata. Su tale profilo, quindi, si sviluppava l’appello proposto dalla società, che ribadiva l’assenza del presupposto impositivo poiché, a causa del ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione, quest’ultima, tardivamente concessa, non c’era poi in effetti stata. La Corte di II grado ha accolto integralmente l’appello della contribuente e riformato la sentenza di prime cure annullando la ripresa Tosap. Osservava come dall’ente impositore, prima di pretendere l’imposta, non vi era stato alcun sopralluogo, soprattutto a fronte dell’autotutela richiesta dalla parte, teso a verificare l’effettivo utilizzo del suolo pubblico da parte dell’impresa appellante. Questa, infatti, a causa del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione richiesta dichiarava di non aver, nei fatti, potuto dar corso all’occupazione autorizzata. I giudici, quindi, non condividevano la tesi dell’ente concessionario del comune che riteneva che, ai fini del pagamento del tributo, non rilevasse l’effettiva occupazione bensì già il solo rilascio dell’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico. Di tutt’altro avviso è stato il collegio, che ha quindi accolto il ricorso in appello della contribuente e ritenuto che il solo rilascio della concessione, in assenza di effettiva occupazione, non dimostrava la sussistenza degli elementi necessari per l’imposizione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento