Tassa soggiorno solo sul turista

Il Tar Veneto promuove il prelievo ma non la funzione di sostituto d’imposta dell’hotel

Italia Oggi
24 May 2012
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Legittima la tassa di soggiorno introdotta dal Comune per finanziare la manutenzione dei suoi beni culturali: il tributo non lede i principi costituzionali dell’imposizione fiscale. Il legislatore può legittimamente presumere che chi scende in un hotel guadagni abbastanza per farlo. E poi il balzello arriva al massimo a 5 euro per notte, somma piuttosto contenuta, che non può essere indicata come un evento distorsivo della libera concorrenza. Ma attenzione: il gestore della struttura ricettiva, che pure è chiamato a incassare il «pedaggio» dall’ospite dell’albergo, non può essere indicato come soggetto passivo del tributo né è sostituto d’imposta. In caso di mancato pagamento, insomma, può essere sanzionato soltanto il cliente «evasore». Lo precisa il Tar Veneto nella sentenza 653/12, pubblicata dalla terza sezione.

Sostituto escluso
Dovranno rassegnarsi l’associazione dei commercianti e gli albergatori di Padova rivoltisi al giudice amministrativo contro i provvedimenti del Comune: l’annullamento scatta soltanto per la norma che indica il titolare dell’hotel come sostituto d’imposta. In realtà il gestore non riscuote il tributo per un interesse proprio, connesso a un possibile guadagno ricavabile dall’attività di riscossione, ma opera soltanto come titolare della struttura senza poterne ricavare un beneficio economico. Il regolamento comunale, poi, deve essere interpretato nel senso che la sanzione per omesso versamento dell’imposta colpisce il «vero» soggetto passivo, cioè chi pernotta nell’albergo e non invece chi lo gestisce.

Costituzionalità ok
Inutile per gli albergatori sollevare dubbi di costituzionalità sulla tassa di soggiorno: di questi tempi permettersi un soggiorno in hotel è indice di buone disponibilità economiche. La spesa che il cliente sopporta per l’ospitalità alberghiera, osservano i giudici amministrativi, è una spesa che è «indice sintomatico di ricchezza». In tanto si spende, in quanto si dispone delle somme necessarie per pagare. Né può si parlare di duplicazione dell’imposizione, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a monte, quando produce il reddito, e a valle, quando ne dispone. L’esborso per il soggiorno in hotel è considerato dal legislatore indice di capacità contributiva distinto dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito. E ciò è coerente col sistema tributario italiano che prevede una molteplicità di indici di capacità contributiva in modo da assicurare il prelievo di una capacità contributiva effettiva, che può manifestarsi non solamente nella percezione del reddito, ma anche in ulteriori forme di ricchezza.

Fruizione della città
Non coglie nel segno neanche un’altra censura proposta dagli operatori turistici, secondo cui il tributo finirebbe per colpire soprattutto chi è ospite in albergo per lavoro e non i turisti veri e propri. E ciò nonostante il balzello sia stato introdotto per finanziare la manutenzione dei beni culturali in città. Gli albergatori di Padova, fra l’altro, temono che la tassa finisca per i favorire i concorrenti che operano in altre località della provincia. In realtà il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, oltre che interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali. Senza dimenticare i relativi servizi pubblici locali. Insomma: usufruisce dei vantaggi connessi agli interventi finanziati con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, dal momento che le opere realizzate non riguardano il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città.

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