<p>Per gli omessi o insufficienti versamenti della Tasi, come anche per la Tari e per l’Imu, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. La Tasi è l’imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini Imu. Occorre precisare che per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa ai vari Comuni, che si sono sbizzarriti in fantasiosi regolamenti. Se le irregolarità vengono sanate spontaneamente, si potranno pagare le minisanzioni dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni; del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può perciò avvalersi del ravvedimento “sprint”, da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Il ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, se un versamento di mille euro viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento, pari cioè a 4 euro (0,2% per i 2 giorni di ritardo). Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati nella misura dell’1% annuo. A prescindere dal ravvedimento, le sanzioni devono essere applicate, tenendo conto dei versamenti eseguiti con ritardo non superiore a 14 giorni. Una conferma in questo senso è stata fornita dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 2011, avente per oggetto «decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti». Con questa circolare, al paragrafo 10 sulla «riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi», l’agenzia delle Entrate avverte che «anche nei casi in cui non opera il ravvedimento, le sanzioni devono essere applicate, tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».</p>
<p>È il caso di ricordare, inoltre, la richiesta della Fondazione di sospendere la Tasi per gli immobili compresi in un fallimento o in una liquidazione coatta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale. Si estenderebbe così una regola che era già stata applicata a Ici e Imu e che appare tanto più urgente in un periodo di crisi economica.</p>
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento