Trova applicazione la disciplina prevista per i rifiuti speciali, che prevede la detassazione solo per la parte di superficie ove si formano in via prevalente e continuativa i rifiuti speciali. La società «in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari ), avrebbe potuto solo beneficiare di una riduzione parametrata alla intera superficie su cui l’attività veniva svolta», tenuto conto che comunque nell’area venivano prodotti anche rifiuti urbani, riduzione da quantificare, poi, sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento comunale.
Inoltre, secondo la Cassazione pur operando in tema di tassa rifiuti il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti la fonte dell’obbligazione tributaria spetta al Comune, per quanto attiene alla “quantificazione” della tassa è posto a carico del contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree della superficie tassabile, «ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale».
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Novità editoriale:
I tributi locali nel 2017
di Cristina Carpenedo
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