E’ inammissibile l’istanza di rimborso di somme versate tarsu quando sia maturato un titolo definitivo per la riscossione. L’istanza si giustifica soltanto nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto d’imposizione suscettibile di impugnazione diretta, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale è stata esplicitata la pretesa tributaria e paghi nei termini richiesti, l’istanza di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo ormai definitivo.
TARSU – Istanza di rimborso
Il potere dimpugnazione non esercitato avverso liscrizione a ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, non è, quindi, recuperabile attraverso una procedura irrituale
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