Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all’atto notificato così come strutturato, in assenza d’indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato (nella fattispecie in esame, cioè, al domicilio fiscale del contribuente) sicché l’omessa indicazione del detto luogo nella relata, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’art. 160 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. IlI 3 marzo 2010, n. 5079; Cass. civ, sez. V 17 febbraio 2005, n. 3230, specificamente resa in tema di notificazione di avviso di accertamento tributario, cui si applica, salvo espresse eccezioni, non ricorrenti nella fattispecie, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, la disciplina sulle notificazioni quale prevista dal codice di procedura civile; si veda ancora Cass. civ. sez. I 9 aprile 1996, n. 3263)
I tributi locali nel 2016
di Cristina Carpenedo
Aggiornato con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
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“Le novità in materia di tributi locali nella legge di stabilità 2016”
a cura di Cristina Carpenedo
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