TARI: studi professionali in categoria 12 e attività industriali in categoria 20

L’allegato L-quinquies del d.lgs. 116/2020 non ha recepito la modifica di cui al d.l. 124/2019 lasciando gli studi professionali nella categoria 11, eliminando inoltre la categoria 20 (attività industriali). Dobbiamo ritenere implicitamente modificato il Dpr 158/99 relativamente alle predette categorie tariffarie?

7 July 2021
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L’allegato L-quinquies del d.lgs. 116/2020 non ha recepito la modifica di cui al d.l. 124/2019 lasciando gli studi professionali nella categoria 11, eliminando inoltre la categoria 20 (attività industriali). Dobbiamo ritenere implicitamente modificato il Dpr 158/99 relativamente alle predette categorie tariffarie?

Studi professionali in categoria 12
Com’è noto l’art. 58-quinquies del d.l. n. 124/2019 (conv. L. n. 157/2019) ha modificato la classificazione del Dpr n. 158/99 con l’inserimento degli “studi professionali” nella categoria 12 finora riservata alle “banche ed istituti di credito”.
Pertanto, a partire dall’anno 2020, si applicano agli studi professionali le tariffe previste dalla nuova categoria banche ecc., ovvero dalla categoria 12 anziché le tariffe previste dalla categoria 11. Non si tratta di confermare le tariffe, ma si tratta di effettuare il cambio di categoria (dalla 11 alla 12) e questo è obbligatorio e andava fatto d’ufficio nel 2020. Ragionando diversamente risulterebbe di fatto disapplicata la disposizione legislativa in questione (art. 58-quinquies del d.l. n. 124/2019 conv. L. n. 157/2019).
Ciò posto, l’allegato L-quinquies del d.lgs. 116/2020 non ha recepito le modifiche disposte con il citato d.l. 124/2019 lasciando gli studi professionali nella categoria 11.
Si tratta di un disallineamento tra le novità introdotte in attuazione delle direttive sull’economia circolare (d.lgs. 116/2020) e la disciplina TARI contenuta nella legge 147/2013 e nel Dpr 158/99.  Emblematico è il caso dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006, che è stato modificato dal d.lgs. 116/2020 senza considerare che la disposizione riguardava un prelievo (la Tia2) ormai soppresso, facendo così sorgere diversi dubbi interpretativi anche per via della sua incompatibilità con il comma 649 della legge 147/2013.
In ogni caso, l’allegato L-quinques del d.lgs. 116/2020 non individua le categorie tariffarie della Tari, ma solo le attività – peraltro in modo non esaustivo – che producono rifiuti urbani.
Restano pertanto invariate le categorie tariffarie previste dal Dpr 158/99, come modificate dal d.l. 124/2019, per cui agli studi professionali va applicata la tariffa prevista dalla categoria 12.

Attività industriali in categoria 20
Per le stesse ragioni sopra indicate si dovrà continuare ad utilizzare la categoria tariffaria 20, relativa alle “Attività industriali con capannoni di produzione”, o l’analoga categoria 14 per gli enti con meno di 5.000 abitanti.
L’eliminazione della categoria dei capannoni industriali dall’allegato L-quinquies del d.lgs. 116/2020 ha indotto molti enti a ritenere che fosse venuta meno anche la categoria tariffaria 20 del Dpr 158/99. Conseguentemente sono state avviate, in molti casi, defatiganti attività di ricostruzione delle tariffe Tari attraverso uno spacchettamento della categoria 20 con ricollocazione nelle altre categorie in base alla destinazione d’uso delle diverse superfici appartenenti al compendio industriale (il cosiddetto “spezzatino”). Ad esempio per gli uffici si dovrebbe utilizzare la categoria 11, per i magazzini e i depositi la categoria 3, per le mense la categoria 23 e così via per le altre destinazioni d’uso.
Tuttavia, abbiamo già evidenziato che il d.lgs. 116/2020 non interviene in alcun modo nella normativa fiscale, per cui le categorie Tari rimangono quelle di cui agli allegati al Dpr 158/99, ovvero le 21 categorie per i Comuni fino a 5mila abitanti e le 30 categorie per i Comuni oltre 5.000 abitanti, con l’ulteriore precisazione che il Comune ha anche ampia possibilità di modifica delle categorie, che possono essere accorpate o ulteriormente frazionate, sulla base di indagini condotte al fine di verificare l’effettiva produzione dei rifiuti.
Insomma, il Dpr 158/1999 non risulta interessato da alcuna modifica normativa ed altrettanto dicasi per l’articolo 1, comma 651, della legge 147/2013, a mente del quale “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati” dal Dpr 158/1999.
D’altronde se fosse applicabile l’elenco delle 29 attività di cui all’allegato L-quinquies, tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti (circa 5.500 enti) dovrebbero modificare le proprie categorie tariffarie (che attualmente sono 21), il che è improponibile e non può essere oggettivamente possibile.
Pertanto, i Comuni potranno continuare ad utilizzare le categoria 20 o 14, a seconda delle dimensioni dell’ente, potendo facoltativamente assoggettare i vari locali a seconda della loro specifica destinazione al fine di garantire una continuità operativa, evitando così inutili e dispendiose attività di ricostruzione delle proprie banche dati.

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