Il TAR Milano non ravvisa alcuna illegittimità nelle delibere 158/2020 e 238/2020 con le quali l’Arera ha introdotto agevolazioni Covid-19 per le utenze non domestiche TARI, ritenendo tali misure transitorie e legate alla straordinaria situazione di emergenza, rientranti nel quadro dei poteri regolatori (art.1, comma 527, lettera f), L. 205/2017) riguardanti direttamente il sistema tariffario.
In ordine all’eccepita violazione degli artt. da 53 a 64 del D.L. n.34/2020 in materia di aiuti di stato elargibili attraverso agevolazioni fiscali (non essendo state le misure in questione notificate alla Commissione Europea), il TAR Milano ritiene il rilievo generico.
Invero, in relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, l’Arera ha operato una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede, pertanto, come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza tra Stati membri favorendo determinate imprese o produzioni.
In sostanza, per il TAR Milano le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla Tari negli anni dell’emergenza Covid non sono configurabili come aiuti di Stato. Si tratta di una conclusione importante, considerati i rilevanti adempimenti a cui sarebbero altrimenti tenuti gli enti locali, relativi in particolare all’inserimento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti (Rna), adempimenti i cui termini sono stati recentemente prorogati dal d.l. 198/2022. Resta comunque aperta la questione dell’obbligo di registrazione delle esenzioni Imu 2020-2021-2022.
In ordine alla pronuncia in commento va detto che si tratta dello stesso collegio giudicante (TAR Milano, Sez. I, stesso presidente ed estensore) che ha emesso un mese fa la sentenza n. 486 del 24/2/2023 con la quale è stata annullata la delibera Arera n. 363/2021 (il Mtr-2) nella parte in cui fissa i criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, non avendo in tale materia l’Arera alcuna competenza. Pronuncia che ha rimesso in discussione le competenze dell’Arera nell’adeguamento dei regolamenti Tari alla delibera 15/2022, relativamente ai termini di presentazione della dichiarazione, ai termini per effettuare i rimborsi, alla misura degli interessi, ecc.
Per il TAR Milano non è invocabile la teoria dei “poteri impliciti” al fine di giustificare l’intervento di Arera nella disciplina predetta, poiché si tratta di un principio elaborato dalla giurisprudenza per individuare poteri che non sono espressamente contemplati dalla legge ma che si desumono dal complesso della disciplina della materia, in quanto strumentali all’esercizio di altri poteri. Nel caso di specie tuttavia il legislatore stesso ha attestato il potere espressamente sullo Stato, per cui non è possibile fare ricorso al principio dei poteri impliciti che, in quanto derogatorio del principio di legalità, va applicato in modo stringente per consentirne la compatibilità costituzionale.
Si tratta di conclusioni applicabili anche all’attività regolatoria sulla Tari, dal momento che l’Arera è sfornita di supporto normativo in materia di finanza locale, espressamente attribuita alla competenza legislativa dello Stato (art. 150 Tuel). Peraltro la legge 205/2017 ha assegnato all’Arera diversi compiti, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario, la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la definizione dei livelli di qualità dei servizi. Nessuna norma però autorizza espressamente l’Arera a derogare o a modificare disposizioni legislative, potendo al più formulare proposte di modifica della disciplina vigente. Ne consegue che la legislazione ordinaria deve sempre prevalere rispetto alle determinazioni di Arera, in ottemperanza al principio della gerarchia delle fonti del diritto.
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