La Tassa Rifiuti (TARI) trova disciplina nella legge 147/2013. I soggetti passivi della tassa sono inquadrati dal comma 642 nella persona fisica o giuridica che possiede o detiene il locale o l’area con solidarietà dell’obbligazione tributaria.
642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
La norma, che riproduce un elemento costante nella tassazione sui rifiuti, sancisce la solidarietà dell’obbligazione tra tutti gli occupanti che, di fatto, producono rifiuti. Ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno, libera gli altri.
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