Il comune di Torino ha impugnato la deliberazione della giunta regionale del Piemonte con la quale è stata approvata la convenzione-tipo per l’istituzione delle conferenza d’ambito per l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Il comune contesta la delibera impugnata perché in essa viene stabilito, tra l’altro, che:
- la conferenza d’ambito determina le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) disciplinato dall’art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 e dispone in ordine alla destinazione dei relativi proventi;
- alla struttura organizzativa di cui si avvale la conferenza d’ambito per l’esercizio delle sue funzioni compete la riscossione della TARES, avendo acquisito le determinazione dei singoli comuni sull’entità della quota relativa alla copertura dei servizi indivisibili;
- la conferenza d’ambito provvede all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della successiva adozione da parte dei comuni associati.
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