Sussistenza del requisito della ruralità

10 August 2012
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 9/8/2012, n. 185 è stato pubblicato il decreto del Mimistero dell’Economia e delle finanze 26 luglio 2012 recante “Individuazione delle modalita’ di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita’”.

Art. 1 
 
Attribuzione del classamento agli immobili per i quali  sussistono  i
                       requisiti di ruralita’
 
  1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione  ed  ai  fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola  e’  attribuito  il
classamento, in base alle regole ordinarie, in  una  delle  categorie
catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
  2. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza
del requisito di ruralita’ in capo ai fabbricati  rurali  di  cui  al
comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attivita’ agricole), e’ apposta
una specifica annotazione.
  3. Per il riconoscimento del requisito di ruralita’,  si  applicano
le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge  30  dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133.

       
     
                               Art. 2
 
 
Presentazione delle domande per il riconoscimento  del  requisito  di
                ruralita’ e delle autocertificazioni
 
  1. Agli effetti di quanto previsto dall’art. 13, comma 14-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  introdotto  dalla  legge  di
conversione  22  dicembre   2011,   n.   214,   le   domande   e   le
autocertificazioni  necessarie  ai  fini   del   riconoscimento   del
requisito di ruralita’ sono redatte in conformita’ ai modelli di  cui
agli allegati A, B e C al presente decreto.
  2. La documentazione di cui al comma 1  e’  presentata  all’Ufficio
provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del  territorio,
entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalita’ stabilite in
apposito comunicato della medesima  Agenzia.  Eventuali  modifiche  e
integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti  di  cui
ai commi 4, 5 e 6, sono approvate  con  provvedimento  del  direttore
dell’Agenzia del territorio, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  e
sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.
  3. La domanda  di  cui  al  comma  1  e’  presentata  ai  fini  del
riconoscimento del requisito di ruralita’ alle unita’ immobiliari sia
ad  uso  abitativo  che  strumentali   all’esercizio   dell’attivita’
agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di  quelle
che risultano gia’ accertate in categoria D/10.
  4. L’autocertificazione  di  cui  al  comma  1  deve  contenere  la
dichiarazione che l’immobile possiede a  decorrere  dal  quinto  anno
antecedente a quello di presentazione della domanda, i  requisiti  di
ruralita’ necessari ai sensi della normativa richiamata  all’art.  1,
comma 3.
  5. I fabbricati di  nuova  costruzione  od  oggetto  di  intervento
edilizio, costituenti unita’ immobiliari per  i  quali  sussistono  i
requisiti  di  ruralita’  sono  dichiarati  in  catasto  secondo   le
modalita’ previste dal decreto del Ministro delle finanze  19  aprile
1994, n. 701, allegando una  o  piu’  autocertificazioni  redatte  in
conformita’ ai modelli di cui al comma 1.
  6.  Per  le  unita’  immobiliari,  che,  acquisendo  o  perdendo  i
requisiti  di  ruralita’,  necessitano  di  un  nuovo  classamento  e
rendita, permane l’obbligo di presentazione della  dichiarazione,  ai
sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile  1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, con le modalita’ di cui al decreto del Ministro  delle  finanze
n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini  della  iscrizione  o
cancellazione di  ogni  annotazione  riferita  alla  ruralita’  degli
immobili,  il  soggetto  obbligato  presenta  apposita  richiesta  al
competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, entro  il
termine di 30  giorni  da  quello  in  cui  l’unita’  immobiliare  ha
acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di  iscrizione
dell’annotazione sono  allegate  le  autocertificazioni,  redatte  in
conformita’ ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma  l’applicazione
delle  sanzioni  previste   dall’art.   31   del   richiamato   regio
decreto-legge n. 652 del 1939,  da  ultimo  modificato  dall’art.  2,
comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  7. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano,  altresi’,  a
tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

       
     
                               Art. 3
 
 
       Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
 
  1. La domanda di  cui  all’art.  2,  e’  sottoscritta  da  uno  dei
soggetti che hanno la titolarita’ di diritti reali sull’immobile.
  2. L’autocertificazione di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6, resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sottoscritta dal richiedente,
ovvero  dal  conduttore  dell’azienda  agricola,  con  le   modalita’
previste dall’art. 38 dello stesso decreto.

       
     
                               Art. 4
 
 
          Verifica delle domande e delle autocertificazioni
 
  1. L’Ufficio  provinciale  dell’Agenzia  del  territorio,  per  gli
aspetti di diretta  competenza,  provvede,  anche  a  campione,  alla
verifica  delle  autocertificazioni  allegate  alle  domande  di  cui
all’art. 2, comma 3 e alle richieste di  cui  all’art.  2,  comma  6,
nonche’ alla verifica del classamento e dei  requisiti  di  ruralita’
per gli immobili dichiarati con le modalita’ previste dal decreto del
Ministro delle finanze n. 701 del 1994.
  2. L’Agenzia  del  territorio  rende  disponibili  ai  comuni,  sul
portale per i comuni gestito dalla medesima  Agenzia,  e  all’Agenzia
delle entrate,  le  domande  presentate  per  il  riconoscimento  dei
requisiti di ruralita’ di cui all’art. 2, al  fine  di  agevolare  le
attivita’ di verifica di rispettiva competenza.
  3. Le  informazioni  necessarie  alla  verifica  dei  requisiti  di
ruralita’  e  dei  contenuti   dell’autocertificazione,   presso   le
Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art.  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  sono  acquisite,  senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad  assicurare  la  certezza  della
fonte  di  provenienza.  Al  fine  di  agevolare  l’acquisizione   di
informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici  registri,
le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute
a consentire, senza oneri, l’accesso, anche per  via  telematica,  ai
loro archivi informatici, nel rispetto della normativa  della  tutela
della privacy.
  4. Le informazioni necessarie alle verifiche di  cui  al  comma  1,
reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni
all’Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma
2.

       
     
                               Art. 5
 
 
                Aggiornamento degli atti del catasto
 
  1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante  specifica
annotazione, con riferimento ad ogni unita’ immobiliare  interessata,
dell’avvenuta presentazione delle  domande  di  cui  all’art.  2  del
presente  decreto  ai  fini  del  riconoscimento  del  requisito   di
ruralita’.
  2. Il mancato riconoscimento del requisito di  ruralita’,  anche  a
seguito di segnalazione motivata  del  comune  o  dell’Agenzia  delle
entrate,  e’  accertato  con  provvedimento  motivato  del  direttore
dell’Ufficio  provinciale  dell’Agenzia  del  territorio,  registrato
negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli
interessati. Il provvedimento e’ impugnabile dinanzi alle Commissioni
tributarie provinciali, secondo le modalita’ e i termini previsti dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3. Per le dichiarazioni di cui all’art. 2, comma 5,  l’Agenzia  del
territorio procede ad effettuare l’accertamento,  anche  a  campione,
con le modalita’ previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994  e
dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.

       
     
                               Art. 6
 
 
Disposizioni  particolari  per  i  catasti  gestiti  dalle   Province
                    autonome di Trento e Bolzano
 
  1. Nei territori in  cui  il  catasto  e’  gestito  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall’art. 13,
commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
all’Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province.
  2. Ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni  contenute
nel  presente  decreto,  l’Agenzia  del  territorio,  attraverso   la
pubblicazione   sul   sito   internet   www.agenziaterritorio.gov.it,
provvede  a  rendere  note  le  indicazioni  diramate  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che  le   osservano   per   quanto
applicabili.

       
     
                               Art. 7
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono  quelle
contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze  14
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  21
settembre 2011.
  2. Ai sensi dell’art. 29, comma 8, del citato decreto-legge n.  216
del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi
del comma 2-bis dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
anche dopo la scadenza dei  termini  originariamente  previsti  dallo
stesso comma e comunque entro e non oltre il 30  settembre  2012,  in
relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di  ruralita’,   fermo
restando  il  classamento  originario  degli  immobili  rurali,  gia’
censiti  nei  gruppi  ordinari.  La  presentazione  delle  domande  e
l’inserimento negli atti  catastali  dell’annotazione  producono  gli
effetti previsti per il riconoscimento del  requisito  di  ruralita’,
fatto salvo  quanto  indicato  all’art.  5,  comma  2,  del  presente
decreto,  a  decorrere  dal  quinto  anno  antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda.
  Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

 

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