Sulla Gazzetta Ufficiale del 9/8/2012, n. 185 è stato pubblicato il decreto del Mimistero dell’Economia e delle finanze 26 luglio 2012 recante “Individuazione delle modalita’ di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita’”.
Art. 1
Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i
requisiti di ruralita’
1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola e’ attribuito il
classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie
catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
2. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza
del requisito di ruralita’ in capo ai fabbricati rurali di cui al
comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attivita’ agricole), e’ apposta
una specifica annotazione.
3. Per il riconoscimento del requisito di ruralita’, si applicano
le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133.
Art. 2
Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di
ruralita’ e delle autocertificazioni
1. Agli effetti di quanto previsto dall’art. 13, comma 14-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le
autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del
requisito di ruralita’ sono redatte in conformita’ ai modelli di cui
agli allegati A, B e C al presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1 e’ presentata all’Ufficio
provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del territorio,
entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalita’ stabilite in
apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e
integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui
ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.
3. La domanda di cui al comma 1 e’ presentata ai fini del
riconoscimento del requisito di ruralita’ alle unita’ immobiliari sia
ad uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attivita’
agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle
che risultano gia’ accertate in categoria D/10.
4. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la
dichiarazione che l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di
ruralita’ necessari ai sensi della normativa richiamata all’art. 1,
comma 3.
5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento
edilizio, costituenti unita’ immobiliari per i quali sussistono i
requisiti di ruralita’ sono dichiarati in catasto secondo le
modalita’ previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, allegando una o piu’ autocertificazioni redatte in
conformita’ ai modelli di cui al comma 1.
6. Per le unita’ immobiliari, che, acquisendo o perdendo i
requisiti di ruralita’, necessitano di un nuovo classamento e
rendita, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai
sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, con le modalita’ di cui al decreto del Ministro delle finanze
n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o
cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralita’ degli
immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al
competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, entro il
termine di 30 giorni da quello in cui l’unita’ immobiliare ha
acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione
dell’annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in
conformita’ ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 31 del richiamato regio
decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall’art. 2,
comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi’, a
tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.
Art. 3
Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
1. La domanda di cui all’art. 2, e’ sottoscritta da uno dei
soggetti che hanno la titolarita’ di diritti reali sull’immobile.
2. L’autocertificazione di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sottoscritta dal richiedente,
ovvero dal conduttore dell’azienda agricola, con le modalita’
previste dall’art. 38 dello stesso decreto.
Art. 4
Verifica delle domande e delle autocertificazioni
1. L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, per gli
aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla
verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui
all’art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all’art. 2, comma 6,
nonche’ alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralita’
per gli immobili dichiarati con le modalita’ previste dal decreto del
Ministro delle finanze n. 701 del 1994.
2. L’Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul
portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all’Agenzia
delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei
requisiti di ruralita’ di cui all’art. 2, al fine di agevolare le
attivita’ di verifica di rispettiva competenza.
3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di
ruralita’ e dei contenuti dell’autocertificazione, presso le
Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
fonte di provenienza. Al fine di agevolare l’acquisizione di
informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri,
le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute
a consentire, senza oneri, l’accesso, anche per via telematica, ai
loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela
della privacy.
4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1,
reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni
all’Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma
2.
Art. 5
Aggiornamento degli atti del catasto
1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica
annotazione, con riferimento ad ogni unita’ immobiliare interessata,
dell’avvenuta presentazione delle domande di cui all’art. 2 del
presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di
ruralita’.
2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralita’, anche a
seguito di segnalazione motivata del comune o dell’Agenzia delle
entrate, e’ accertato con provvedimento motivato del direttore
dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, registrato
negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli
interessati. Il provvedimento e’ impugnabile dinanzi alle Commissioni
tributarie provinciali, secondo le modalita’ e i termini previsti dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Per le dichiarazioni di cui all’art. 2, comma 5, l’Agenzia del
territorio procede ad effettuare l’accertamento, anche a campione,
con le modalita’ previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e
dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.
Art. 6
Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province
autonome di Trento e Bolzano
1. Nei territori in cui il catasto e’ gestito dalle Province
autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall’art. 13,
commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
all’Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province.
2. Ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni contenute
nel presente decreto, l’Agenzia del territorio, attraverso la
pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it,
provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province
autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto
applicabili.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle
contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21
settembre 2011.
2. Ai sensi dell’art. 29, comma 8, del citato decreto-legge n. 216
del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi
del comma 2-bis dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo
stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’, fermo
restando il classamento originario degli immobili rurali, gia’
censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e
l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli
effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita’,
fatto salvo quanto indicato all’art. 5, comma 2, del presente
decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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