Stefania Zammarchi – Il TAR Lazio sospende l’IMU agricola

7 January 2015
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La vicenda dell’IMU sui terreni agricoli ubicati in Comuni montani non sembra trovare una soluzione. A pochi giorni dal termine per il versamento dell’imposta municipale propria, i contribuenti interessati non conoscono ancora i criteri certi per la determinazione del tributo da versare.

Come è noto la questione riguarda appunto quei terreni agricoli situati in Comuni montani e parzialmente montani che, già in vigenza di I.C.I., erano esentati dall’imposizione di tale tributo in ragione del disposto dell’art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivodell’imposta comunale sugli immobili. L’ambito di esenzione era stato specificato dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, con cui erano stati resi noti i Comuni in cui era applicabile l’agevolazione: l’elenco di questi Comuni era comunque disponibile anche sull’apposito sito dell’ISTAT. Il beneficio era rimasto invariato anche a seguito della soppressione dell’I.C.I. e della sua sostituzione con l’IMU, introdotta nel 2012, ad opera dell’art. 13,del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

Tuttavia a decorrere dall’anno d’imposta 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. n. 66/2014, ha inteso ridurre l’esenzione richiamata, con l’obiettivo di aumentare il gettito dell’IMU. Questo maggior introito, stimato in 350 milioni di euro, non rappresenta però una effettiva maggiore entrata per i Comuniperché lo Stato ha previsto di incamerarlo attraverso la riduzione dei trasferimenti, operazione che, tra l’altro, è già stata realizzata a danno degli stessi enti locali.

Così a “trattenuta” già avvenuta, il MEF, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell’Interno, ha emanato il noto decreto del 28 novembre 2014, con cui, revisionando i criteri necessari per beneficiare dell’esenzione in parola, ha modificato le precedenti disposizioni per ridurre il campo di esenzione IMU. I nuovi parametri prevedono che l’agevolazione scatti per i terreni agricoli ubicati nei Comuni il cui centro si trova ad un’altitudine di 601 metri e oltre. Sono inoltre previste esenzioni parziali nei Comuni aventi il centro ad un’altitudine compresa fra i 281 ed i 600 metri. In particolare in questi Comuni l’esenzione è applicabile solo ai terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP aventi il requisito della previdenza agricola; l’esenzione si applica altresì nei casi di terreno posseduto da CD o IAP, concesso in comodato o in affitto ad altro CD o IAP. Restano invece assoggettati all’IMU nei modi ordinari i terreni agricoli situati in tutti gli altri Comuni il cui centro è posto al di sotto dei 280 metri di altitudine.

Le nuove disposizioni, emanate solo a fine anno, ma con efficacia dal 1° gennaio 2014, hanno sollevato numerose critiche sia da parte dei Comuni, defraudati di somme non ancora incassate ed il cui ammontare è alquanto aleatorio, sia da parte dei contribuenti, chiamati, ancora una volta, a subire una nuovatassazione.

Per le motivazioni ricordate il versamento IMU di questi terreni è stato procrastinato al 26 gennaio p.v., ma con l’intervento del TAR Lazio viene rimesso tutto in discussione. Con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre, il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di alcune delegazioni regionali dell’ANCI, sospendendo il decreto interministeriale del 28 novembre scorso fino alla trattazione collegiale incamera di consiglio, fissata per il 21 gennaio prossimo.

Sulla vicenda erano infatti intervenute varie sezioni regionali ANCI e l’UNICEM (unione nazionale dei comuni e delle comunità montane) criticando vigorosamente i criteri adottati per applicare l’esenzione IMU. In particolare viene censurato il criterio della altimetria quale unico strumento per individuare i Comuni montani esenti, considerato che possono essere adottati anche altri fattori quali l’orografia, il deficit infrastrutturale, la densità della popolazione o altri elementi ancora. Il provvedimento del TAR pone in evidenza le ragioni della propria decisione in quanto il decreto interministeriale creerebbe grave pregiudizio,perché l’altitudine, oltre ad essere un parametro discutibile, non può avere a riferimento la collocazione del municipio: nel territorio di Comuni con il municipio situato al di sotto dei 600 metri di altitudine, ci possono comunque essere numerosi terreni posti al di sopra di tale altitudine.

I giudici amministrativi disapprovano anche le modalità con cui il Ministero ha deciso di compensare il maggior gettito generato dalle nuove norme. Nel dettaglio il TAR Lazio rimarca che la modifica “interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta”-

Non da ultimo viene posta in luce la violazione alle norme dello Statuto dei diritti del contribuente che vieta l’applicazione retroattiva di una norma in ambito tributario.

Da quanto esposto appare con tutta evidenza che, benché il TAR si pronuncerà il 21 gennaio prossimo, la partita dell’IMU sui terreni agricoli nei Comuni montani è ancora lontana dall’essere conclusa.

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