Stabilite le modalità di rimborso o conguaglio dell’IMU.

17 December 2012
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Il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha reso nota la procedura per ottenere il rimborso o effettuare il conguaglio dell’IMU in fase di saldo. In vista del prossimo 17 dicembre, quindi, i contribuenti potranno utilizzare le modalità stabilite nel citato documento per effettuare il versamento dell’ultima tranche dell’imposta.

In particolare, vengono illustrati ed esaminati, a titolo esemplificativo, i casi più ricorrenti di errore nel versamento dell’imposta dai quali può derivare una situazione di credito del contribuenti nei confronti non solo del comune ma anche dello Stato.

In primo luogo, al punto 1 viene analizzata l’ipotesi di “Versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto”. È ciò che accade quando nel caso di fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell’acconto, ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Pertanto, come si chiarisce nella risoluzione in commento, il contribuente, al momento del saldo, vanta un credito sia nei confronti sia del comune sia dello Stato. L’esempio riportato nel citato documento vale a chiarire meglio tale evenienza:

– fabbricato non locato (base imponibile € 100.000) dell’anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;   

– versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l’aliquota di base (0,76%), pari a € 100.000 x 0,76% /2 = € 380 di cui:

– quota riservata al comune = € 190;

– quota riservata allo Stato = € 190;

 – successiva assimilazione, con delibera comunale del 22 settembre 2012, dell’immobile in questione all’abitazione principale, con fissazione dell’aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta.

Conseguentemente l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a 0 euro [€ 100.000 x 0,5% = € 500 – € 500 (detrazione) = € 0].

Risulta, quindi, un credito del contribuente pari a € 380, di cui € 190 nei confronti del comune e € 190 nei confronti dello Stato.

In tal caso, il contribuente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’unica istanza all’ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.

Per quanto riguarda, invece, la procedura per la liquidazione della somma riservata e versata allo Stato il Dipartimento rende noto che sarà oggetto di successive istruzioni.

Al punto 2 della risoluzione n. 2 del 2012, viene poi trattata l’ipotesi in cui è stato effettuato il “Versamento allo Stato di una quota dovuta al comune”, che può verificarsi quando l’ente locale, avendo proceduto, come nel caso di cui al punto 1, all’assimilazione con conseguente applicazione dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale, non ha tuttavia elevato la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso, riprendendo il precedente esempio, :

–  il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190;

– il comune, con successiva delibera del 18 ottobre2012, haassimilato gli immobili in questione all’abitazione principale, fissando l’aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200.

Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a € 300: [€ 100.000 x 0,5% = € 500 – € 200 (detrazione) = € 300].

Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l’intero anno € 300 al comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato e, pertanto, si troverebbe nella situazione di dovere versare € 110 al comune [€300 – €190 (versati in acconto) ] e richiedere contestualmente il rimborso di € 190 allo Stato, già versati a giugno.

Anche in questa ipotesi, il Dipartimento ritiene che, come nell’esempio di cui al punto 1 e per le medesime motivazioni di semplificazione, il contribuente sarà tenuto a presentare l’istanza di rimborso al comune per l’importo di € 80 con la specificazione che che tale somma è pari alla differenza tra € 190, versati allo Stato, e € 110 dovuti al comune. Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.

Si ricorda che, come si legge nella risoluzione in esame, “il contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento entro il 17 dicembre”.

Il successivo punto 3 chiarisce invece cosa accade nel caso di “Versamento allo Stato di un importo non dovuto” che può riscontrarsi quando il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare una differenza al comune, pur tenendo conto dell’importo versato allo Stato. Anche questa ipotesi deve essere risolta sulla base degli stessi principi sopra illustrati, per cui:

–  abitazione principale: base imponibile = € 200.000;

–  aliquota standard 0,4%;

–  la prima rata di giugno era pari a € 200.000 x 0,4% = € 800 – 200 (detrazione) = € 600/2 = € 300.

Il contribuente nell’erronea supposizione che dovesse effettuare il versamento della quota dello Stato, a giugno ha versato € 150 al comune e € 150 allo Stato.

Il 30 ottobre 2012 il comune ha elevato l’aliquota per l’abitazione principale a 0,5%. Pertanto l’IMU da versare entro il 17 dicembre 2012 è pari a: € 200.000 x 0,5% = € 1000 – 200 (detrazione) = € 800 – € 300 (quota versata sia al comune sia allo Stato a giugno) = € 500.

Ovviamente, anche in questo caso sarà necessaria da parte del contribuente  la presentazione al competente comune di un’istanza dalla quale emergerà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato.

Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 150.

L’ipotesi delineata al punto 4 prende in considerazione il “Versamento con erronea indicazione del codice tributo”. Nello specifico, se l’erronea indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell’importo complessivamente versato, determina una diversa distribuzione dell’imposta tra Stato e comune, analogamente ai casi precedenti, sarà compito dell’ente locale e dello Stato compiere le relative regolazioni finanziarie.

Infine, al punto 5, viene trattato il problema dell’“Errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario.

Può verificarsi anche che la banca o le Poste o, ancora, l’agente della riscossione, presso il quale è stato presentato il modello F24, in qualità di intermediario, abbia indicato in maniera errata il codice catastale del comune di ubicazione dell’immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.

In questo caso, l’intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti. In tal modo, di conseguenza, l’Agenzia delle entrate potrà procedere alla modifica della base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.

Sarà onere del contribuente informare il comune interessato dell’avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.

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