di Maria Suppa
Con l’ordinanza n. 118, depositata il 04/01/2025, la Corte di cassazione, in linea con i propri precedenti, conferma che sono soggetti ad IMU gli immobili posseduti dal Ministero della Difesa e destinati a varie tipologie di alloggi per il personale in servizio ai sensi dell’art. 313, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
L’attività istituzionale diretta ed immediata quale conditio sine qua non per l’accesso all’esenzione.
L’esenzione dall’IMU (come già in precedenza per l’ici ex art. 7, co. 1, lett. a, D.Lgs 504/1992) è subordinata anche per gli immobili posseduti dallo Stato, allo svolgimento di attività istituzionale in via “diretta ed immediata”.
Il giudice di legittimità ha chiarito, negli anni, che per l’accesso all’esenzione dal tributo. non basta un qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o al servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta” ed “immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone.
Nel caso degli immobili destinati ad alloggi del personale, in particolare, si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta per fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.
Per la Cassazione, peraltro, tali conclusioni non mutano in relazione alle eterogenee tipologie degli alloggi di servizio in uso al personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare e al personale civile del Ministero della Difesa.
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