Con l’ordinanza n. 8684 del 02/04/2025, la Corte di cassazione stabilisce che sono trasmissibili agli eredi gli interessi maturati sui tributi dovuti dal de cuius, quali accessori di questi ultimi.
Per il Giudice di legittimità, in particolare, mentre le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo, sicché trova applicazione il principio dell’intrasmissibilità delle sanzioni, sancito dall’art. 8 d. lgs. 472/1997, quale corollario del carattere personale della responsabilità, la stessa cosa non si verifica per gli interessi che sono, invece, trasmissibili.
La Cassazione ribadisce, inoltre, che è inesistente e non sanabile, la notifica dell’avviso di accertamento intestato al de cuius e notificato al suo indirizzo, mentre è legittima l’intestazione e notifica dell’atto impositivo all’erede anche nei casi in cui non sia stata presentata la specifica comunicazione di cui all’art.65, co.2, D.PR. 600/1973.
La disposizione de qua prevede che “ Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione….”
Orbene, nel caso di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65, co,2 cit. la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius, bensì, all’erede al suo indirizzo, per la Suprema Corte “… non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione da parte degli eredi, ferma restando la possibilità, per la P.A. ,di intestare e notificare l’avviso di accertamento nei confronti dell’erede laddove abbia avuto contezza della sua qualità. ..”.
Si trasmettono agli eredi gli interessi maturati sui tributi dovuti dal de cuius
Con l’ordinanza n.8684 del 02/04/2025, la Corte di cassazione stabilisce che sono trasmissibili agli eredi gli interessi maturati sui tributi dovuti dal de cuius, quali accessori di questi ultimi
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