La società produceva rifiuti del legno che, in base alla delibera del Consiglio Comunale costituiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani. La circostanza che la società smaltisse in proprio i rifiuti del legno prodotti (recte li facesse ritirare da altra azienda per il riutilizzo) non costituisce motivo di esenzione dal pagamento della TARSU ma ipotesi di agevolazione per ottenere la quale, con riferimento all’ anno 2012, la società avrebbe dovuto avanzare apposita richiesta entro il 20 gennaio 2013
Considerate le quantità di rifiuti del legno prodotte dalla società, come comprovate dalle copie dei formulari rifiuti depositati nel giudizio di primo grado, l’attivazione del ·servizio di raccolta e smaltimento da parte del Comune nella zona in cui insiste l’insediamento produttivo della società resistente risulta insufficiente all’agevole utilizzo dello stesso da parte dell’azienda. Per tale situazione il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo nella misura ridotta pari al 40% della tariffa.
LEGGI la SENTENZA della CTR Puglia, n. 2607/2017
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