La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell’abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012.
Sentenza della Corte di cassazione sull’imposta comunale sulla pubblicità
La Corte Costituzionale conferma la legittimità del comma 739 dell’articolo 1 della legge 208/2015 che statuisce che l’abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà.
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