Sanzioni ancora irrogabili dopo estinzione Ici

L’abolizione del tributo non comporta alcuna conseguenza riguardo all’irrogabilità delle sanzioni derivanti da comportamenti posti in essere nel periodo di vigenza del tributo

9 May 2016
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Corte di Cassazione Civile 26/4/2016 n. 8555

Quando la legge istitutiva di un’imposta venga abrogata a far tempo da una data stabilita dal legislatore, ma l’imposta continui ad essere dovuta per i fatti verificatisi anteriormente, in relazione ad essi l’obbligo di corrispondere l’imposta rimane in vigore, sicché non sono abrogate le norme sanzionatorie che tale obbligazione tributaria assistono” (Cass. 25053/06, in tema di Ilor.) Si è inoltre osservato (Cass. 2226/15, in tema di Invim) che l’intervenuta abolizione del tributo non comporta, in base all’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, alcuna conseguenza riguardo all’irrogabilità delle sanzioni derivanti da comportamenti posti in essere nel periodo di vigenza del tributo; atteso che l’omesso (o incompleto) versamento dell’imposta, nel periodo in cui questa era dovuta, continua ad integrare un’ipotesi di violazione punibile. Nel caso di specie, in definitiva, la circostanza che per le imprese costruttrici di immobili sia stata introdotta (a fini Imu) una particolare forma di esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, non esclude – in assenza di diversa previsione legislativa volta ad attribuire efficacia scriminante allo jus superveniens – la peramente debenza del tributo (Ici), e delle relative sanzioni, in relazione ai pregressi periodi di piena vigenza dell’imposta.

 

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