Riscossione in pendenza di giudizio

In caso di ricorso pendente su avviso di accertamento non ancora deciso in primo grado, è possibile procedere con la riscossione coattiva delle somme dovute? In caso di riscossione frazionata, gli importi sospesi restano tali fino a sentenza definitiva?

6 September 2017
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In caso di ricorso pendente su avviso di accertamento non ancora deciso in primo grado, è possibile procedere con la riscossione coattiva delle somme dovute? In caso di riscossione frazionata, gli importi sospesi restano tali fino a sentenza definitiva?

Sul tema della riscossione in pendenza di giudizio la disciplina da applicare ai tributi locali non è affatto chiara e le interpretazioni sono contrastanti.
In particolare, l’articolo 68 del Dlgs 546/1992 disciplina, nell’ambito della esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella f ase relativa alla pendenza del processo tributario.
L’art. 68 dispone che, nelle ipotesi in cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di imposta, il tributo con i relativi interessi, deve essere versato:

  • per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
  • per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

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