Sul tema della riscossione in pendenza di giudizio la disciplina da applicare ai tributi locali non è affatto chiara e le interpretazioni sono contrastanti.
In particolare, l’articolo 68 del Dlgs 546/1992 disciplina, nell’ambito della esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella f ase relativa alla pendenza del processo tributario.
L’art. 68 dispone che, nelle ipotesi in cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di imposta, il tributo con i relativi interessi, deve essere versato:
- per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
- per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
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