Secondo l’indirizzo consolidato dalla Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 30170/2017, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 68, comma 1, riguardante il
pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “
casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo“,
non si applica alla
riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non trova applicazione l’istituto della riscossione frazionata previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 37.
In tema di imposta comunale sugli immobili, pertanto, deve trovare applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, secondo cui, nel caso di mancato versamento delle somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi entro il termine previsto di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente.
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