COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO, SEZ. XXIV 21/5/2015, n. 4682
Pubblichiamo la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano del 21 maggio 2015 per il clamore che ha suscitato. La commissione ritiene non dovuto l’aggio sulla cartella esattoriale relativa a somme che sono state oggetto di conciliazione giudiziale. Nella disamina individua due ipotesi diverse di riscossione stabilendo che, laddove non sussiste il rischio di insolvenza, non sarebbe dovuto l’aggio. Si tratta di una pronuncia che non presenta alcuna coerenza con l’impianto normativo dell’articolo 17 del d. lgs. 112/99 che non opera questo distinguo in tal senso. Per queste ragioni sembrano difficilmente condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado.
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