Riscossione coattiva: prima di avviare la procedura esecutiva occorre notificare l’atto di intimazione

I contribuenti che, all’inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti?

22 October 2021
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Il periodo di sospensione Covid-19 della riscossione coattiva (da marzo 2020 ad agosto 2021) non riguarda l’atto di intimazione previsto dall’art. 50 del Dpr n. 602/73. Pertanto, prima di avviare l’espropriazione forzata, occorre notificare l’intimazione non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data dell’8/3/2020, un anno senza che fosse stata avviata l’esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato.

E’ il chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 20/10/2021 a seguito di interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera (n. 5-06856 On.le Angiola).

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