Il nuovo articolo 60 impone agli enti locali la verifica puntuale sull’applicazione delle aliquote Iva. Prima, il fornitore che avesse applicato una minore aliquota nulla avrebbe potuto richiedere all’ente in caso di accertamento, neanche in caso di dichiarazione inesatta sulla natura dell’opera. Infatti la Risoluzione 361705/78 del 1979 precisa che è sempre obbligo del soggetto d’imposta assicurarsi che ricorrano i presupposti per applicare l’aliquota ridotta. La Cassazione con la sentenza 3291/2012 ha ribadito che il sistema dell’Iva nazionale si fonda sulla presunzione assoluta di diligenza del soggetto passivo nella verifica della posizione dei terzi e di loro dichiarazioni della cui esattezza il contribuente è unico responsabile. Casi tipici di incertezza per gli enti sono, tra gli altri, la realizzazione di opere definite erroneamente come urbanizzazione (manutenzione strade, risoluzione 202/2008, realizzazione di cavidotti, risoluzione 41/2006), i rapporti tra enti e cooperative/Onlus, per l’applicazione dell’esenzione ex articolo 10 o del 4%, ex n. 41-bis, tabella A del Dpr 633/72, per le prestazioni socio-sanitarie ed educative (servizi vari della casa protetta, risoluzione 275/2007, servizio lavanderia nelle strutture sanitarie, risoluzione 151/2007, assistenza agli alunni post refezione o durante il trasporto). L’ente, accettando fatture ad aliquota inferiore al dovuto, ottiene un risparmio, ma si espone al rischio che l’impresa, in seguito a un accertamento, eserciti il diritto di rivalsa, richiedendo la differenza Iva, che costituirà per l’ente un debito fuori bilancio da riconoscere in base all’articolo 194, comma 1 punto e) del Tuel.
Rischio aliquote per i Comuni
Tributi. Il fornitore esercita la rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto
Il Sole 24 OreIl nuovo articolo 60 impone agli enti locali la verifica puntuale sull’applicazione delle aliquote Iva. Prima, il fornitore che avesse applicato una minore aliquota nulla avrebbe potuto richiedere all’ente in caso di accertamento, neanche in caso di dichiarazione inesatta sulla natura dell’opera. Infatti la Risoluzione 361705/78 del 1979 precisa che è sempre obbligo del soggetto d’imposta assicurarsi che ricorrano i presupposti per applicare l’aliquota ridotta. La Cassazione con la sentenza 3291/2012 ha ribadito che il sistema dell’Iva nazionale si fonda sulla presunzione assoluta di diligenza del soggetto passivo nella verifica della posizione dei terzi e di loro dichiarazioni della cui esattezza il contribuente è unico responsabile. Casi tipici di incertezza per gli enti sono, tra gli altri, la realizzazione di opere definite erroneamente come urbanizzazione (manutenzione strade, risoluzione 202/2008, realizzazione di cavidotti, risoluzione 41/2006), i rapporti tra enti e cooperative/Onlus, per l’applicazione dell’esenzione ex articolo 10 o del 4%, ex n. 41-bis, tabella A del Dpr 633/72, per le prestazioni socio-sanitarie ed educative (servizi vari della casa protetta, risoluzione 275/2007, servizio lavanderia nelle strutture sanitarie, risoluzione 151/2007, assistenza agli alunni post refezione o durante il trasporto). L’ente, accettando fatture ad aliquota inferiore al dovuto, ottiene un risparmio, ma si espone al rischio che l’impresa, in seguito a un accertamento, eserciti il diritto di rivalsa, richiedendo la differenza Iva, che costituirà per l’ente un debito fuori bilancio da riconoscere in base all’articolo 194, comma 1 punto e) del Tuel.
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