La materia dei rimborsi e delle regolazioni F24 é stata attuata con il dm 24 febbraio 2016 che dà delle puntuali indicazioni operative comprensive di tempistiche procedurali.
- Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza (principalmente mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente)
- L’istanza di rimborso deve sempre essere presentata all’ente locale. Se non vi sono somme da restituire basta una semplice comunicazione
- L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse nell’attività di controllo
- L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse. Entro questo termine va data comunicazione al contribuente –
- L’ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato. I comuni che lo avessero già fatto possono procedere alla comunicazione ministeriale
- La trasmissione degli esiti dell’istruttoria mediante inserimento dei dati nel portale del federalismo fiscale deve essere effettuato entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento (di rimborso o di risposta alla comunicazione). Il termine non è perentorio.
- Le istruttorie già concluse e dunque precedenti al decreto vanno inviate entro 60 giorni dall’operatività dell’applicazione sul portale del federalismo
- Vengono considerate le regolazioni presentate entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà
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