MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 25 giugno 2012
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti
locali effettuata in base alla virtuosita' ai sensi dell'articolo 20,
comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (12A09168)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
e
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che
dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di
governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica fissato, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' dal comma
5 del citato art. 20, come modificato dall'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i predetti enti sono suddivisi
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei
parametri di virtuosita' elencati nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 30, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
dispone l'applicazione, nell'anno 2012, dei soli parametri di
virtuosita' elencati nell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98
del 2011, alla lettera b) rispetto del patto di stabilita' interno;
lettera d) autonomia finanziaria; lettera e) equilibrio di parte
corrente; lettera i) rapporto tra le entrate di parte corrente
riscosse e accertate;
Visti i commi da 1 a 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che
individuano, per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilita'
interno, le modalita' di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno
2012, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 2 del richiamato art. 31 che dispone che, ai fini
della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario
per l'anno 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata
negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, pari rispettivamente a 16,5 per cento e 15,6 per cento;
Visto il comma 5 dell'art. 31 della richiamata legge di stabilita'
2012, che dispone che gli enti che risultano collocati nella classe
piu' virtuosa, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del
decreto-legge n. 98 del 2011, conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario, espresso in termini di competenza
mista, pari a zero, ovvero ad un valore compatibile con gli spazi
finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 6;
Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che
prevede che le province e i comuni diversi da quelli di cui al
precitato comma 5 dell'art. 31 applicano le percentuali di cui al
comma 2 dello stesso articolo, come rideterminate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata,
in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Tali percentuali, per l'anno 2012, non possono essere superiori
a 16,9 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, con cui
e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai
sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, e il
decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali e' operata,
per le province e i per i comuni, per l'anno 2012, la riduzione delle
erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del citato art. 31,
comma 5, e' commisurata agli effetti finanziari determinati
dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
summenzionato comma 6 e che gli stessi ammontano a 31,3 milioni di
euro per le province ed a 149,4 milioni di euro per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione
per l'anno 2012 alle disposizioni di cui al richiamato art. 31, comma
5, della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e
per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata,
in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del
2011;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata nella seduta del 10
maggio 2012;
Decreta:
Articolo unico
Virtuosita' degli enti locali
1. Sono virtuosi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, gli enti locali indicati nell'elenco A allegato
al presente decreto, redatto secondo i criteri e le modalita'
indicate nell'allegata nota metodologica che e' parte integrante del
decreto.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti di cui all'allegato elenco A conseguono nell'anno 2012 un
saldo obiettivo pari a zero.
3. Per le province diverse da quelle indicate nell'elenco A, la
percentuale di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 31, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' rideterminata, per l'anno 2012, nella
misura del 16,883 per cento.
4. Per i comuni diversi da quelli indicati nell'elenco A, la
percentuale di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 31, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' rideterminata, per l'anno 2012, nella
misura del 16,0 per cento.
5. Gli enti per i quali sia accertata, anche successivamente
all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili
al calcolo dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 validi ai fini dell'individuazione
della virtuosita', ivi incluso l'artificioso rispetto del patto di
stabilita' interno, sono esclusi dall'allegato elenco A ed e' loro
attribuito l'obiettivo come individuato ai sensi dei commi 3 e 4 del
presente articolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
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