Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita’ interno

21 August 2012
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 giugno 2012

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli  enti
locali effettuata in base alla virtuosita' ai sensi dell'articolo 20,
comma 2 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (12A09168) 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
     IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che
dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di
governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica fissato, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 14
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' dal  comma
5 del citato art. 20, come  modificato  dall'art.  1,  comma  8,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i predetti enti sono suddivisi
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, in due classi, sulla base  della  valutazione  ponderata  dei
parametri di virtuosita' elencati nel medesimo comma 2; 
  Visto l'art. 30, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
dispone  l'applicazione,  nell'anno  2012,  dei  soli  parametri   di
virtuosita' elencati nell'art. 20, comma 2, del decreto-legge  n.  98
del 2011, alla lettera b) rispetto del patto di  stabilita'  interno;
lettera d) autonomia finanziaria;  lettera  e)  equilibrio  di  parte
corrente; lettera i)  rapporto  tra  le  entrate  di  parte  corrente
riscosse e accertate; 
  Visti i commi da 1 a 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che
individuano, per ciascun ente locale soggetto al patto di  stabilita'
interno, le modalita' di calcolo degli  obiettivi  riferiti  all'anno
2012, al fine di  assicurare  il  concorso  dei  predetti  enti  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 31 che dispone  che,  ai  fini
della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo  finanziario
per l'anno 2012, le province e i comuni con popolazione  superiore  a
5.000 abitanti applicano alla media della spesa  corrente  registrata
negli anni 2006-2008, cosi' come desunta  dai  certificati  di  conto
consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b)  del  medesimo
comma, pari rispettivamente a 16,5 per cento e 15,6 per cento; 
  Visto il comma 5 dell'art. 31 della richiamata legge di  stabilita'
2012, che dispone che gli enti che risultano collocati  nella  classe
piu' virtuosa, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2,  del
decreto-legge n. 98  del  2011,  conseguono  l'obiettivo  strutturale
realizzando un saldo finanziario, espresso in termini  di  competenza
mista, pari a zero, ovvero ad un valore  compatibile  con  gli  spazi
finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 6; 
  Visto il comma 6 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011  che
prevede che le province e i  comuni  diversi  da  quelli  di  cui  al
precitato comma 5 dell'art. 31 applicano le  percentuali  di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo, come  rideterminate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata,
in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Tali percentuali, per l'anno 2012, non possono essere  superiori
a 16,9 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, con cui
e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai
sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  13   marzo   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19  marzo  2012,  e  il
decreto del Ministro dell'interno 22  marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali  e'  operata,
per le province e i per i comuni, per l'anno 2012, la riduzione delle
erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del  citato  art.  31,
comma  5,  e'  commisurata  agli   effetti   finanziari   determinati
dall'applicazione  della  clausola  di   salvaguardia   di   cui   al
summenzionato comma 6 e che gli stessi ammontano a  31,3  milioni  di
euro per le province ed a 149,4 milioni di  euro  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
per l'anno 2012 alle disposizioni di cui al richiamato art. 31, comma
5, della legge n.  183  del  2011,  all'emanazione  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli  affari  regionali  e
per la coesione territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata,
in attuazione dell'art. 20, comma 2,  del  decreto-legge  n.  98  del
2011; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata nella seduta del  10
maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
                    Virtuosita' degli enti locali 
 
  1. Sono virtuosi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, gli enti locali indicati nell'elenco A  allegato
al presente  decreto,  redatto  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
indicate nell'allegata nota metodologica che e' parte integrante  del
decreto. 
  2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
gli enti di cui all'allegato elenco A conseguono  nell'anno  2012  un
saldo obiettivo pari a zero. 
  3. Per le province diverse da quelle  indicate  nell'elenco  A,  la
percentuale di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 31, della legge 12
novembre 2011, n. 183,  e'  rideterminata,  per  l'anno  2012,  nella
misura del 16,883 per cento. 
  4. Per i comuni  diversi  da  quelli  indicati  nell'elenco  A,  la
percentuale di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 31, della legge 12
novembre 2011, n. 183,  e'  rideterminata,  per  l'anno  2012,  nella
misura del 16,0 per cento. 
  5. Gli enti  per  i  quali  sia  accertata,  anche  successivamente
all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle  informazioni  utili
al  calcolo  dei  parametri  di  cui  all'art.  20,  comma   2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 validi ai fini dell'individuazione
della virtuosita', ivi incluso l'artificioso rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, sono esclusi dall'allegato elenco A  ed  e'  loro
attribuito l'obiettivo come individuato ai sensi dei commi 3 e 4  del
presente articolo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 

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