Riammissione alla rateazione: dall’Agenzia le istruzioni per l’uso

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza, sono riammessi al piano iniziale di ammortamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora, entro il prossimo 31 maggio, versino la prima delle rate scadute.

26 April 2016
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La rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza, sono riammessi al piano iniziale di ammortamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora, entro il prossimo 31 maggio, versino la prima delle rate scadute.

La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015 (Stabilità 2016).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 22 aprile 2016, fornisce chiarimenti in ordine alla sua applicazione, precisando, in particolare, le modalità e i termini degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio.

 Ambito di applicazione

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, la disposizione riguarda i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure prestando acquiescenza all’accertamento (sono esclusi, quindi, gli altri istituti deflattivi: conciliazione e mediazione);
  • hanno scelto di pagare a rate
  • sono decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze del piano di rateazione (mancato integrale pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza della successiva).

Per quanto attiene, invece, all’ambito oggettivo, il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato a due condizioni:

  • la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi a partire dal 15 ottobre 2012, facendo riferimento alla scadenza ordinaria della rata non pagata (la circostanza non si considera avverata, ad esempio, per la rata scaduta il 25 agosto 2012 e non pagata entro il termine di quella successiva, cioè entro il 25 novembre 2012)
  • le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono riguardare le imposte dirette (come Irpef, Ires, addizionali, Irap) e non anche quelle indirette (ad esempio, l’Iva), che restano quindi escluse dalla riammissione al beneficio.

Come riparare

Il procedimento per la riammissione alla rateazione prende il via con il pagamento (o con l’integrazione di pagamento), entro il prossimo 31 maggio, della prima delle rate scadute, cioè della rata contemplata nell’originario piano di ammortamento il cui omesso/carente versamento ha determinato la perdita del beneficio.

Il numero delle rate successive sarà pari al numero delle rate del piano originario non pagate, esclusa quella versata per la riammissione alla dilazione, con scadenza trimestrale nello stesso giorno in cui è stato effettuato il versamento per la riammissione (ad esempio, se questo viene eseguito il 30 maggio, le rate successive scadranno il 30 agosto, il 30 novembre, e così via).

Circa l’importo dovuto ai fini della riammissione:

  • se l’atto definito riguardava solo imposte dirette, va versata l’intera somma della rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza
  • se l’atto definito riguardava anche altre imposte, dalla rata scaduta vanno sottratti gli importi riferiti a quelle altre imposte e relativi interessi e sanzioni. Se nel piano originario le sanzioni erano state cumulate in un unico codice tributo, va scorporata, in misura proporzionale, la quota relativa alle altre imposte, e versata la differenza
  • per gli interessi di rateazione, bisogna far riferimento a quelli compresi nella rata scaduta, commisurandoli ai tributi e alle sanzioni determinati come descritto ai punti precedenti. Sarà poi l’ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione, a calcolare gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente dovrà trasmettere all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della relativa quietanza. L’adempimento è possibile tramite consegna diretta oppure per posta elettronica ordinaria o certificata. L’eventuale omissione non inficia la validità del procedimento, ma è da tener presente che l’ufficio potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento solo dopo aver ricevuto la quietanza.

Come procede l’ufficio

Ricevuta la quietanza di versamento, l’ufficio sospende i carichi iscritti a ruolo, inibendo l’avvio di azioni esecutive in relazione alle somme che, a seguito della decadenza, sono state già affidate all’Agente della riscossione per il recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno invece essere versate a rate tramite modello F24.

La sospensione riguarderà i soli importi a titolo di imposte dirette e connessi interessi e sanzioni. Sarà oggetto di sospensione anche la quota parte della sanzione aggiuntiva applicata, a seguito della decadenza, sul residuo importo dovuto a titolo di imposte dirette.

Lo stesso ufficio, inoltre, elabora un nuovo piano di ammortamento, dandone comunicazione al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento oppure per posta elettronica ordinaria o certificata (ossia lo stesso mezzo utilizzato dal contribuente per trasmettere la quietanza).

Effettuato il ricalcolo delle rate, l’ufficio scomputa eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente, imputandoli alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione. Pertanto, se il contribuente ha già eseguito dei pagamenti, l’ufficio sottrare dal dovuto quanto già pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni e interessi (eventuali eccedenze rispetto all’ammontare ricalcolato non sono rimborsabili).

In fase di ricalcolo del piano rateale, l’ufficio deve anche verificare presso l’Agente della riscossione la pendenza o meno di procedimenti ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In caso affermativo, infatti, deve acquisire i relativi dati contabili (ossia gli importi che l’Agente riscuoterà tramite tale procedimento) e scomputarli, per la parte relativa alle imposte dirette, dall’importo oggetto del nuovo piano di rateazione.

Infine, dopo aver verificato l’integrale pagamento di tutte le rate del nuovo piano, l’ufficio revocherà la sospensione sui carichi iscritti a ruolo e procederà al loro sgravio.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del nuovo piano di ammortamento determina la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione. In tale circostanza, l’ufficio, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva, effettua lo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza e revoca la sospensione per consentire la ripresa della riscossione coattiva.

 

copertina_riscossioneLa riscossione pubblica nel 2016

Videoconferenza in diretta a cura della Dott.ssa Cristina Carpenedo
Venerdì 20 Maggio 2016 – dalle 10.30 alle 12.30

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