di FABRIZIO G. POGGIANI (da ItaliaOggi )
Sanatoria accessibile con dati precompilati.
Da ieri, sul cassetto fiscale dei contribuenti, i dati necessari per il calcolo della sostitutiva con la quale gli stessi potranno blindare i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. Sanzioni accessorie, inoltre, con riduzione alla metà delle soglie per i contribuenti che non hanno aderito al concordato. Queste le più importanti novità introdotte dagli articoli 2-ter e 2-quater del dl 113/2024, (legge 143/2024), che introducono due misure, di segno letteralmente opposto, legate al concordato preventivo biennale, di cui al dlgs 13/2024. Da ieri (14/10/2024),i contribuenti, dal proprio cassetto fiscale, possono acquisire i dati precompilati del calcolo del ravvedimento speciale per le annualità dal 2018/2022.
Con un preciso comunicato, Assosoftware ha evidenziato ciò chei professionistie gli operatori sostengono da tempo ovvero che “affrontare gli adempimenti senza tempi adeguati e con informazioni parziali non permette di dare un servizio di qualità ai (…) clienti e allo stesso compromette seriamente il raggiungimento degli obiettivi di politica fiscale”. Si ricorda che gli articoli 2-ter e 2-quater dispongono, da una parte, la riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie, di cui all’art. 21 del dlgs 472/1997, in caso di mancata adesione o decadenza dal concordato preventivo biennale e, dall’altra, l’introduzione di un nuovo ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018-2022, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva; l’istituto è riservato esclusivamente ai soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31/10/2024.
Le soglie più basse.
Con riferimento al primo tema, si evidenzia che l’art. 21 del dlgs 472/1997 individua, tra le sanzioni amministrative accessorie, quelle riguardanti l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati, l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione e la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.
Le sanzioni si applicano quando è stata irrogata una sanzione amministrativa, in materia di imposte dirette e Iva, superiore a 50.000 euro, per un periodo da tre a sei mesi ma la durata può essere elevata fino a dodici mesi se la sanzione irrogata è superiore a 100.000,00 euro; per effetto dell’art. 2-ter, le soglie sono dimezzate in caso di sanzione amministrativa per le violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti che, in relazione ai medesimi periodi d’imposta, non hanno aderito al concordato o hanno aderito al concordato con successiva decadenza dall’istituto. La misura ha valenza sia per i soggetti Isa sia per i soggetti forfetari che possono accedere al concordato preventivo e non è limitata al concordato preventivo biennale 2024-2025. Il ravvedimento legato al concordato.
L’art. 2-quater del dl 113/2024 convertito ha introdotto un ravvedimento speciale applicabile soltanto dai soggetti Isa che accedono al concordato entro il 31/10/2024 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva che comporta l’inibizione alle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di cui all’art. 39 del dpr 600/1973 e quelle del secondo periodo del comma 2 dell’art. 54 del dpr 633/1972, relativamente alle annualità dal 2018 al 2022. La protezione dagli accertamenti, di cui agli articoli 39 del dpr 600/1973 e del secondo periodo dell’art. 2 dell’art. 54 del dpr 633/72 viene meno, però, nel caso in cui il contribuente decada dal concordato 2024-2025, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del dlgs 13/2024 o il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 i reati tributari di cui al dlgs 74/2000, con esclusione delle fattispecie individuate dagli artt. 4, 10-bis, 10-ter e comma 1 dell’art. 10-quater o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione. Quale ulteriore aggravio, i termini per l’accertamento sono prorogati al 31/12/2027 nel caso in cui, contemporaneamente, il contribuente, soggetto Isa, abbia aderito al concordato 2024-2025 e al ravvedimento speciale, per una o più annualità tra i periodi d’imposta dal 2018 al 2021; peri soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31/12/2024 sono prorogati al 31/12/2025, a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento speciale.
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