Pronuncia della cassazione in tema di notifiche tributarie

Con la sentenza n. 18059 dell’ 1 luglio 2024 la Corte di Cassazione ripercorre la disciplina delle notifiche tributarie

9 August 2024
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Con la sentenza n. 18059 dell’ 1 luglio 2024 la Corte di Cassazione ripercorre la disciplina delle notifiche tributarie, esprimendo i seguenti principi:

– in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa;

– la notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo, a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l’attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell’ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all’ente medesimo;

– l’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del Dpr 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, primo comma, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale; tuttavia, la notifica al legale rappresentante della società presso la sua residenza, domicilio o dimora, è una mera facoltà e non un obbligo o onere per l’ente impositore, sicché la sua omissione non determina l’invalidità della notifica dell’atto impositivo effettuata alla sede sociale;

– la notifica a mezzo posta di un avviso di accertamento ICI è del tutto legittima, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 161, della legge 296/2006;

– l’art. 14 della legge 890/1982 fa salvo l’art. 60 del Dpr 600/1973, che prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, per le società, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli artt. 35 e 35-ter del Dpr 633/1972.

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