Il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2016 era il 30 settembre 2017, ma con il Dpcm 26 luglio 2017 è stato prorogato al 31 ottobre 2017.
Coloro che non hanno rispettato tale termine hanno la possibilità di rimediare con il ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso i canali Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle entrate; i 90 giorni scadono lunedì 29 gennaio.
Quali sono le dichiarazioni interessate
Vediamo nello specifico quali sono i soggetti interessati e di quali dichiarazioni si tratta:
- contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità per presentare il modello Redditi Pf 2017
- eredi delle persone decedute nel 2016, o entro il 31 maggio 2017, che devono presentare il modello Redditi Pf 2017
- società di persone ed enti equiparati, che devono presentare il modello Redditi Sp 2017
- soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare, che devono presentare il modello Redditi Sc 2017
- enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires, che devono presentare il modello Redditi Enc 2017
- soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che devono presentare il modello Cnm 2017
- soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap 2017, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
- sostituti d’imposta che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che devono presentare il modello 770/2017.
Sanzione ridotta per chi si “ravvede”
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 42/2016, anche alla luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento contenute nel Dlgs 158/2015, è intervenuta, tra l’altro, anche in merito alla tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali allo scolpo di agevolare i contribuenti che si ravvedono entro 90 giorni.
Nel caso in cui il contribuente che non ha presentato entro il termine ordinario la dichiarazione vi provveda entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva), è prevista una sanzione di 250 euro che, in base all’articolo 13, comma 1, lettera c, Dlgs 472/1997, è ridotta a 1/10, quindi a 25 euro. Nell’F24 va indicato il codice tributo 8911.
Se dalla dichiarazione tardiva emerge un debito d’imposta, il contribuente può rimediare alla violazione versando il tributo, gli interessi (con decorrenza dalla scadenza saltata) e la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione.
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