Preavviso d’ipoteca atto impugnabile

Benito Fuoco – La comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria deve considerarsi a tutti gli effetti atto impugnabile dinanzi al giudice tributario

Italiaoggi
26 August 2024
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Pur non assumendo propriamente le caratteristiche degli atti elencati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, ma comunque recando l’esplicitazione di concrete ragioni che portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, a sua volta riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria deve considerarsi a tutti gli effetti atto impugnabile dinanzi al giudice tributario. E’ il canone confermato dalla CGT di I grado di Frosinone nella sentenza n. 318/2024, depositata lo scorso 16 luglio. Un contribuente, a cui era pervenuta una comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca, impugnava la stessa dinanzi al collegio di primo grado frusinate eccependone l’illegittimità in quanto riferita a presupposte cartelle di pagamento che asseriva non gli fossero mai state notificate. Costituitosi in giudizio l’ufficio della Riscossione di Frosinone che aveva emesso l’atto, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per impossibilità di impugnare l’atto dinanzi al giudice tributario.

L’eccezione è stata respinta dal collegio il quale ha articolato esaustiva motivazione sul punto. E’ infatti consentito, come confermato dalla Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 27601/2018) il ricorso al giudice tributario contro gli atti che, anche se non assumono le caratteristiche proprie di quelli elencati all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, comunque recano l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che tale pretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili.

L’elencazione di tali atti, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’ampliamento della giurisdizione tributaria, operato con la l. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò permette di riconoscere in capo al contribuente raggiunto dalla notizia della pretesa tributaria, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (Cass. 21/10/2021, n. 30736).

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