Riscossione
di Laura Ambrosi, Antonio Iorio
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto di riforma della riscossione, gli atti di recupero dei crediti di imposta, gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, gli atti di irrogazioni sanzioni e molti altri provvedimenti impositivi e sanzionatori diventano immediatamente esecutivi: una volta emessi, non seguirà più la cartella per pretendere il pagamento di quanto preteso. A prevederlo è l’articolo 14 del decreto di riforma della riscossione che, a differenza di altre previsioni contenute nel medesimo provvedimento, non ha una decorrenza differita e quindi entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Di fatto, per la riscossione di buona parte dei tributi erarialie delle sanzioni, scompariranno le cartelle che resteranno sostanzialmente “in vita” per le sole attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Attualmente, per i tributi erariali (fatta eccezione per le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irapei diritti doganali, peri quali già da anni vige l’accertamento esecutivo), l’agenzia della Riscossione: O prende in carico le somme da riscuotere per conto dell’ente impositore mediante il cosiddetto «ruolo» (elenco dei «debitori»); O provvede alla predisposizione e notifica delle cartelle e alla riscossione delle somme. Il contribuente deve corrispondere le somme indicate entro 60 giorni dalla notifica della cartella, salva la possibilità, entro lo stesso termine, di
a) impugnare l’atto,
b) chiedere al giudice o all’ente creditore la sospensione dell’esecuzione,
c) chiedere all’Agente della riscossione la rateazione. L’articolo 14 del decreto delegato inserisce ora all’interno dell’articolo 29, comma 1, lettera h, del Dl 78/2010 – che aveva, al tempo, introdotto gli accertamenti esecutivi ai fini delle imposte sui redditi e l’Iva – numerosi atti cui non seguirà più la cartella di pagamento. L’immediata esecutività di questi atti (cosiddetta concentrazione della riscossione nell’accertamento) comporta che una volta notificato l’avviso, la pretesa diviene esecutiva decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e quindi il contribuente deve versare le somme dovute.
Decorsi ulteriori 30 giorni, l’ente impositore affida le somme richieste agli agenti della riscossione. La decisa riduzione dei tempi di riscossione comporta per i contribuenti, che intendono contestare la pretesa, di richiedere con tempestività la sospensiva ai giudici che, verosimilmente, saranno interessati ad un incremento di tali istanze e quindi ad un aumento di udienze cautelari. I nuovi atti (emessi dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta) dovranno poi contenere: O l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso; O l’indicazione degli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso; O l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste – in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo – è affidata all’agente della riscossione, ai fini dell’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento. L’Agente della riscossione, al pari di quanto avviene attualmente per gli accertamenti in materia d’imposte sui redditi, Iva e Irap, è tenuto a informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione. L’obbligo d’informazione e la sospensione vengono meno quando c’è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione. Stante l’immediata entrata in vigore delle nuove norme, vi è da sperare che gli uffici adeguino presto il contenuto degli atti ed i giudici riescano a fronteggiare le verosimili maggiori richieste di sospensiva, onde evitare che eventuali ritardi ricadano sui contribuenti.
In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 10 luglio 2024
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