Per l’imposta di soggiorno conta la qualità dell’albergo

Italia oggi
11 March 2013
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È legittimo il regolamento comunale sull’imposta di soggiorno che commisura il pagamento alla classificazione degli alberghi in base a «stelle», «chiavi» e «spighe» anziché al costo del pernottamento, come previsto dalla norma di legge, considerato che alle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive è rapportato il prezzo pagato dai clienti. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, prima sezione, con la sentenza n. 200 del 7 febbraio 2013.

Secondo i giudici amministrativi, è infondata la contestazione proposta dall’associazione degli albergatori per la divergenza fra il criterio di commisurazione dell’imposta in proporzione al prezzo del pernottamento, stabilito dal legislatore, e quello della classificazione delle strutture, in base alla loro qualità, adottato dal regolamento comunale. «La classificazione delle strutture ricettive in stelle, chiavi e spighe, alla quale l’imposta si correla, certamente evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l’imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo». Per il collegio, tra l’altro, il sistema prescelto è poi di particolare semplicità applicativa, in quanto favorisce gli operatori economici del settore, che vedrebbero aggravati i loro oneri se l’imposta fosse commisurata ai prezzi praticati ai diversi clienti.

In base a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, che ha introdotto il nuovo balzello, soggetto passivo dell’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive. La norma stabilisce che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e gli enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno. Il tributo grava su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Le somme richieste devono essere proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva e non possono superare il tetto massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno. Devono essere osservati criteri di gradualità in proporzione al prezzo che ciascun ospite è tenuto a pagare per ogni notte. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive. Le risorse possono inoltre essere utilizzate per le opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali.

Sergio Trovato

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