È domani, martedì 1° ottobre 2013, la data chiave per iniziare la tracciabilità informatica dei rifiuti mediante il Sistri, inserendo le chiavette Usb nei computer e accendendo le black boxes degli automezzi. Da domani, infatti, secondo l’articolo 11 del Dl 101/2013, l’obbligo del Sistri decorre per enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, compresi i nuovi produttori (cioè i produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti).
Mentre i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e – nella sola Campania – i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (salvo una possibile proroga annunciata nelle pieghe dell’articolo 11, commi 3 e 8) partiranno il 3 marzo 2014.
La dizione legislativa ha sollevato una serie di dubbi ai quali Confindustria – con il documento del 16 settembre 2013, pubblicato sul sito confederale il giorno dopo (si veda il Sole 24 Ore del 19 settembre) – ha cercato di offrire indicazioni il più possibile conformi alle intenzioni di semplificazione dichiarate dal ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, nel rispetto della normativa.
Nel documento si legge che relativamente ai soggetti che devono operare con il Sistri dal 1° ottobre 2013, si devono intendere:
- per «trasportatori di rifiuti pericolosi»: le aziende iscritte al Registro delle imprese con codice Ateco 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), iscritte all’Albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (produttori iniziali, trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi per non oltre 30 Kg o litri al giorno);
- per «gestori di rifiuti pericolosi»: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, individuate al Registro imprese con codici Ateco 38 e 39 (in particolare, codice 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero dei materiali; codice 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti);
- per «nuovi produttori»: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici Ateco 38 e 39;
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi.
Del resto, è mediante i codici Ateco che l’Istat codifica le attività economiche, ed è questa la classificazione usata dall’agenzia delle Entrate. Né potrebbe essere diversamente se, per contenere il più possibile l’impatto del primo avvio del Sistri, la tracciabilità informatica è stata dichiarata da parte del ministro Orlando come relativa a 17mila imprese anziché alle 70mila iniziali. Un’interpretazione inutilmente restrittiva dell’articolo 11, invece, potrebbe includere quasi tutti, anche il settore del «trasporto in conto proprio»: in questo caso si può stimare che l’obbligo riguarderebbe quasi 50mila imprese.
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi cominceranno a usare il Sistri dal 3 marzo 2014. Quindi, trasportatore e recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 aprile 2014) subiranno sia la complessità informatica del Sistri sia quella cartacea delle scritture tradizionali, poiché i produttori, per limitare la propria responsabilità, devono ricevere la quarta copia del formulario di trasporto. In base all’articolo 12, comma 2, Dm 17 dicembre 2009, per il mese successivo alle diverse date di partenza, le imprese dovranno usare il cosiddetto “doppio binario”, cioè chiavette Usb, black boxes, registri e formulari cartacei.
La platea degli obbligati, tuttavia, resta dinamica; infatti, il comma 4 dell’articolo 11 prevede un Dm che individui altre categorie di obbligati da ricercare, sembra, tra i produttori di rifiuti non pericolosi.
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