Vengono istituiti con la risoluzione n. 103/E del 9 dicembre 2015 e saranno operativi a partire dal prossimo 7 gennaio.
In dettaglio, per consentire anche ai sostituti d’imposta del settore pubblico di recuperare in compensazione le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale (articolo 15, comma 1, lettera a, del Dlgs 175/2014), le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive (articolo 15, comma 1, lettera b, del Dlgs 175/2014) e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, arrivano i codici:
150E – somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale
151E – somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati in regione
152E – somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati in Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati fuori dalla regione
153E – somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate a seguito di assistenza fiscale
154E – somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate a seguito di assistenza fiscale
155E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati
156E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
157E – eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi
158E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla Valle d’Aosta ed effettuati in regione
159E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate in Valle d’Aosta ed effettuati fuori dalla regione
160E – eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
161E – eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta.
Invece, per compensare i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, quello per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte al Registro internazionale (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997) e le somme recuperate dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus Irpef di 80 (articolo 1 del Dl 66/2014 e articolo 1, commi 12 e seguenti della legge 190/2014), andranno utilizzati i codici:
162E – credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta
163E – credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta
164E – credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale imbarcato
165E – recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus Irpef.
Infine, per i sostituti d’imposta che devono compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione modello 770, sono istituiti i codici:
166E – credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
167E – credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
168E – credito scaturito da ritenute su redditi di capitale.
Tutti i codici andranno riportati, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, nella sezione “Erario”. Fanno eccezione: “153E” e “160E”, da indicare nella sezione “Regioni”, riportando nel campo “codice” il codice della regione, nonché “154E” e “161E”, che troveranno collocazione nella sezione “Enti locali”, con indicazione nel campo “codice” del codice catastale del comune di riferimento. Nel campo “riferimento B” va scritto l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.
Link risoluzione n.103/E: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={D9E2D830-710D-4B52-9A9F-1A7E656CC70F}
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