Gli enti locali devono procedere alla verifica dei reciproci rapporti di debito/credito anche rispetto alle società da essi partecipate indirettamente ovvero per quote minimali. Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte conti Lombardia nel parere n. 479/2013, chiarendo la portata dell’art. 6, c. 4, del dl 95/2012 (spending review). Tale disposizione prevede che, a decorrere dallo scorso esercizio finanziario, i comuni e le province debbano allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate. La nota deve evidenziare analiticamente e motivare eventuali discordanze, nel qual caso occorre adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i necessari provvedimenti di riconciliazione. Nell’ottica di un sempre maggiore controllo sugli strumenti societari, spesso utilizzati (come ricorda il parere) per scopi poco nobili (ovvero per dribblare i vincoli di finanza pubblica), la suddetta norma mira, quindi, ad arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci. L’obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se serve, correzioni di eventuali discordanze. Se questa è la ratio dell’intervento normativo, è allora evidente, secondo i giudici, che la latitudine oggettiva della norma non può essere circoscritta alle sole partecipazioni di primo grado, con esclusione di tutte le partecipazioni indirette. Per le stesse ragioni, il focus non può essere limitato alle partecipazioni qualificate, ma deve essere esteso anche ai casi in cui l’ente detiene quote minimali. Unica soluzione in grado di offrire una rappresentazione trasparente e veritiera dei rapporti finanziari ente pubblicopartecipate.
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