Nuovo accertamento con adesione: termini degli adempimenti e mancata adesione

Se il contribuente ha presentato l’istanza dopo la notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio non è tenuto a considerare nuovi elementi di fatto

10 July 2024
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L’importanza dei termini di impugnazione

Nel contesto delle procedure tributarie, è cruciale prestare attenzione ai termini di impugnazione che variano a seconda degli scenari applicativi. In caso di accertamento con contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto impositivo.

Questo sospende il termine di impugnazione di 30 giorni, anziché di 90. Se il contribuente ha presentato l’istanza dopo la notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio non è tenuto a considerare nuovi elementi di fatto. Senza contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata prima dell’impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, i termini di decadenza possono essere prorogati di 120 giorni in specifiche circostanze, come nel caso in cui la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione siano inferiori a 90 giorni.

Conseguenze della mancata adesione ed effetti sui procedimenti

La mancata adesione al procedimento di accertamento con adesione presenta distinzioni significative. Il contribuente non è obbligato a rispondere all’invito dell’Ufficio e non è sanzionabile per l’inottemperanza; tuttavia, dopo i termini normativi, non potrà richiedere il procedimento di adesione di propria iniziativa. Se l’accordo non è perfezionato per mancato pagamento, l’avviso originario torna in vigore.

Non è possibile richiedere una nuova adesione dopo un accertamento esecutivo negativo. In tutti i casi di mancata adesione, l’avviso di accertamento deve essere motivato rispetto ai chiarimenti e documenti forniti dal contribuente. Se il contribuente non presenta documenti né istanza di adesione e vince in giudizio, le spese legali possono essere compensate, secondo la riforma dell’art. 15 del D.Lgs. 546/1992.

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