La CTP di Siracusa con sentenza 111/2015 dichiara nulli gli avvisi dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di specie gli avvisi di accertamento erano stati notificati a un soggetto giuridico estinto in quanto la società ha cessato la propria attività in data 11.10.2010. In base alle sentenze della corte di cassazione 4060-4061 e 4062 del 2010, è stato sancito il principio secondo il quale , la cancellazione di una società consente di venir meno della capacità e soggettività giuridica della stessa , rendendo opponibile ai terzi tale evento, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento notificati a società estinta . L’atto è dunque nullo ai sensi dell’articolo 21 septies della legge 241/90 in quanto mancante di un elemento essenziale costituito dal soggetto destinatario.
La questione è di grande attualità se si considera che la nuova disposizione contenuta nell’articolo 28 del D Lgs 175/2014 concede la possibilità di effettuare accertamenti nei confronti di società estinte entro i cinque anni dalla cancellazione, anche se su questa disposizione sono stati sollevati numerosi dubbi di legittimità a partire dal potere di rappresentanza processuale per un soggetto che non esiste più.
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