Nulla la notifica agli eredi dell’ex liquidatore nei casi di società cancellata dal registro delle imprese

La Cassazione ha stabilito che la notifica dell’avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla

31 January 2025
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Con l’ordinanza n. 21905 del 02/08/2024, la Cassazione ha stabilito che la notifica dell’avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, co- 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale.

Ne consegue, per il Giudice di legittimità, che ai fini della notifica degli atti tributari, la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone “ancora in vita” a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso la sede o direttamente alla persona fisica che la rappresenta.

La questione decisa dalla Corte
Nel giudizio deciso dalla Suprema Corte, si contestava la pronuncia del giudice del merito per aver ritenuto valida la notifica effettuata all’erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s defunto, nonostante l’art. 28, co. 4, del D.Lgs.n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, evidenziando che l’art.28 cit.nel disporre, in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione ai fini della notifica degli atti tributari, è disposizione di natura sostanziale che implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, mentre sono privi di legittimazione i soci.

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