Gli enti locali hanno l’obbligo di rispettare i limiti alla capacità di indebitamento imposti, da ultimo, dall’articolo 8 della legge di stabilità 2012, in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che, anche in presenza di opere pubbliche il cui avvio è di somma urgenza, l’ente ha l’onere di reperire le necessarie risorse attraverso la contrazione di altre voci di spesa o aumentando il livello delle entrate. È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del parere n. 56 depositato lo scorso 6 marzo, con cui sono stati forniti, per la prima volta, i necessari chiarimenti alla disposizione contenuta nell’articolo 8 della legge n. 183/2011. Nel merito, il comune di Tremenico, evidenziava la possibilità di avviare con urgenza di un’opera pubblica volta a eliminare pericoli per l’incolumità e la sicurezza urbana, assumendo un nuovo mutuo, conciliandole con le limitazioni all’indebitamento imposte dalla citata legge di stabilità. Come si ricorderà, la norma precisa che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, ai prestiti obbligazionari emesse e alle aperture di credito stipulate, non superi il 12% nel 2011, l’8% nel 2012, il 6% nel 2013 e il 4% nel 2014, riferito alle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.
La Corte ha, pertanto, rilevato che tali disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sottolineando che la natura delle disposizioni sopra richiamate riguarda non solo il rispetto del limite della capacità di indebitamento ma anche l’andamento decrescente tra il peso dei mutui (o delle altre obbligazioni) e le entrate poste nei bilanci degli enti locali. Ne consegue che l’ente ha il dovere di rispettare la normativa che disciplina l’indebitamento e, in presenza di opere urgenti, ha l’onere di reperire ulteriori risorse proprie ovvero procedere a economie di spesa. L’inderogabilità della norma, infatti, proiettandosi sui bilanci futuri dell’ente, comporta che, anche nell’ipotesi di assoluta necessità di realizzare un’opera pubblica, l’ente locale deve, in primo luogo, cercare di individuare altre modalità di finanziamento della spesa, contraendo altre voci di spesa oppure aumentando il livello delle entrate, nei limiti della normativa vigente. Ma queste sono scelte rimesse alla esclusiva valutazione e competenza dell’ente.
Niente scappatoie sul Patto
Opere urgenti? Risorse da risparmi o tasse
Italia Oggi
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