Maggiori agevolazioni per gli agricoltori

Torna l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di montagna

Italia Oggi
4 April 2012
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Maggiori agevolazioni Imu per fabbricati e terreni agricoli. Torna l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali, ma solo per quelli ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine. Inoltre, coltivatori diretti e imprenditori agricoli pagano l’Imu sul terreno agricolo con le riduzioni d’imposta rapportate al suo valore. I benefici fiscali spettano non solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di agricoltori, ma anche alle società di persone e di capitali. Possono fruire delle agevolazioni anche i fabbricati inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico o artistico e non sono soggetti al prelievo gli immobili di proprietà comunale. Sono alcune delle novità sulla nuova imposta locale contenute in un emendamento al decreto sulle semplificazioni fiscali.

Fabbricati rurali. Dopo le restrizioni alle agevolazioni sui fabbricati rurali che erano state introdotte con l’articolo 13 del dl Monti (201/2011), il legislatore ripristina la vecchia esenzione ma limita il beneficio solo agli immobili strumentali ubicati nei comuni montani, che si trovano al di sopra dei mille metri di altitudine. I titolari di questi fabbricati per fruire dell’esenzione sono tenuti a richiedere l’accatastamento nella categoria D/10. È stato infatti prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale all’Agenzia del territorio. La richiesta non deve essere più presentata per gli immobili adibiti ad abitazione di tipo rurale. I titolari di questi fabbricati sono tenuti al pagamento dell’Imu con applicazione dell’aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati ad abitazione principale.

Terreni agricoli. In seguito alle modifiche apportate dall’emendamento al dl fiscale, il valore dei terreni agricoli sulla base del quale calcolare l’imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135 e non più per 130, come previsto prima dell’intervento normativo dall’articolo 13, comma 5. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110. Una delle novità di rilievo contenuta nell’emendamento è che i benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche, ma si estendono anche alle società agricole. Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l’Ici, all’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997. Quest’ultima norma, infatti, qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali soggette alla contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. Quindi, escludeva le aziende agricole (società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile). Inoltre, in sede di modifica, il trattamento agevolato per i terreni non è più circoscritto alla finzione giuridica di non edificabilità del suolo, ma abbraccia anche le riduzioni d’imposta. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sono soggetti all’Imu limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500; b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500; c) del 25% sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000.

Immobili comunali. I comuni non sono obbligati a pagare l’Imu per gli immobili di cui sono proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento siti sul proprio territorio, a prescindere dalla loro destinazione. Nell’emendamento è stabilito che il comune non è più tenuto a versare la quota di imposta riservata allo stato (50%).

Fabbricati inagibili e di interesse storico o artistico. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, in sede di conversione del dl fiscale, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni. Lo stato di precarietà dell’immobile deve essere accertato dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante lo stato del fabbricato. In alternativa, il contribuente può presentare un’autocertificazione. Viene attribuito ai comuni il potere di disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Lo stesso trattamento fiscale l’emendamento riserva ai fabbricati di interesse storico o artistico.

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