Regole e tempistiche per il versamento della Tari
Le regole e tempistiche per il versamento della Tari ordinaria ovverossia quella calcolata sulla base dei dati dichiarati, sono variamente disciplinate nei regolamenti Tari dei Comuni. Alcuni regolamenti prevedono l’invio di un avviso bonario e, in caso di mancato o insufficiente pagamento dello stesso entro i termini prefissati, la notifica di un avviso di liquidazione, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la notifica dell’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento.
Altri regolamenti prevedono, invece, l’invio dell’avviso di pagamento ma con l’avvertenza che, comunque, il contribuente è tenuto al versamento della Tari nelle scadenze prefissate e quindi sostanzialmente dispongono per il versamento in autoliquidazione. Vi sono, poi, regolamenti che prevedono formalmente l’obbligo del versamento in autoliquidazione, mettendo a disposizione sul sito istituzionale un apposito calcolatore.
Per quei Comuni i cui regolamenti prevedono l’invio dell’invito al pagamento (documento di riscossione), può accadere che il contribuente impugni il predetto atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria competente, anche se trattasi di un atto non ricompreso nell’elencazione di cui all’art.19, comma 1 del D.lgs. n.546/92 ma che è, comunque, autonomamente impugnabile, in quanto espressione di una pretesa certa e definitiva, seppur trattasi di un atto non avente forza esecutiva.
Trattasi della c.d. tutela anticipata per facoltà (nel senso che il contribuente non è obbligato ad impugnare l’atto bonario potendo esercitare il proprio diritto di contestazione giudiziale con ricorso avverso il successivo atto di liquidazione/accertamento) a fronte di un atto che porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta ma esposta in un atto prodromico all’atto tipico per la riscossione.
L’impugnazione dell’avviso bonario, rispetto all’emissione dell’atto tipico
Come si pone l’impugnazione dell’avviso bonario, rispetto all’emissione dell’atto tipico (avviso di liquidazione e/o avviso di accertamento)? più specificatamente, la pendenza del giudizio sull’atto bonario impedisce l’emissione degli atti successivi ?
Sul punto soccorre la Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 2092/2025 pubblicata il 29.01.2025 che ha chiaramente specificato (sebbene con riferimento ai tributi erariali) che, pur essendo l’avviso bonario atto autonomamente impugnabile, nulla impedisce all’Ente impositore di iscrivere a ruolo le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo e di procedere alla notifica del titolo esecutivo. In sostanza, l’azione accertatrice dell’ente non è paralizzata dall’impugnazione dell’avviso bonario, ed anzi, proprio per il rispetto dei termini di decadenza, l’ente dovrà emettere e notificare l’atto tipico ovverossia l’avviso di liquidazione e/o l’avviso di accertamento, nonostante la pendenza del giudizio sull’atto prodromico.
Inoltre, la citata ordinanza specifica che qualora sia stato impugnato anche l’atto successivo all’avviso bonario, deve ritenersi venuto meno l’interesse delle parti alla decisione della controversia su quest’ultimo, in quanto l’atto successivo integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, che sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio.
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