Con l’ordinanza n. 18541 dell’8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Nel caso in esame una società propone ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2012 eccependo la nullità della notifica in quanto eseguita da un operatore privato senza il relativo titolo abilitativo.
Il giudizio di merito si conclude negativamente per la società, avendo la CTR accolto l’appello del Comune. Da qui il ricorso in Cassazione da parte della società che denuncia la violazione degli artt. 1 e 4 del D. Lgs. n. 58/2011, dell’art. 14 L. n. 890/1992, degli artt. 4 e 18 D. Lgs. n. 261/1999, dell’art. 12 D.P.R. n. 156/1973, dell’art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017, dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, e dell’art. 156 cod. proc. civ., civ. per avere la CTR ritenuto erroneamente valida la notifica dell’atto impositivo, effettuata in data 18.12.2017 a mezzo servizio di posta privata, sostenendo la nullità della notifica in quanto eseguita da operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo.
La Cassazione disattende le doglianze della società richiamando la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: come affermato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l’operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento.
Nel lasso temporale in questione, il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l’operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell’atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente.
Nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all’entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo; l’art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le stesse sezioni unite (con la sentenza n. 8416/2019) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa; inoltre la CTR ha accertato che l’operatore privato fosse in possesso di licenza individuale abilitativa alla notifica degli atti sostanziali- accertamento.
La Cassazione condivide il contenuto della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. evidenziando che la memoria depositata dalla ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.
La particolarità della pronuncia sta nell’avere la Cassazione condannato la società ricorrente anche alle spese per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento