A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione obbligatoria in materia tributaria per le controversiedi valore non superiore a ventimila euro è stata estesa, a seguito della modifica apportata all’art.17-bisd.lgs. 546/1992 dall’art. 9 d.lgs. 156/2015,anche alle contestazioni degli atti emanati dagli entilocali, dagli agenti della riscossione e dai soggettiiscritti all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. 446/1997,nonché alle controversie catastali, anche se di valoreindeterminato.
La nuova norma introduce l’obbligo, per i contribuenti che vogliano contestare gli atti impositivi edi riscossione emessi dai soggetti sopra indicati, diattendere, a pena di improcedibilità rilevabile anched’ufficio (1), un periodo di novanta giorni dall’avvenuta notifica del ricorso/reclamo (non comprimibile ad opera delle parti), durante il quale – su iniziativa dell’ente locale – dovrà essere attivata ed esperita la procedura di mediazione, rimandando alla sua conclusione negativa l’instaurazione dell’eventualecontenzioso avanti al giudice tributario.
A fronte dell’estensione dell’applicabilità di tale istituto, la prosecuzione del contenzioso avanti al giudice tributario sarà infatti limitata ai soli casi in cui il reclamo/mediazione proposto dal contribuente verrà rigettato dal comune, totalmente o parzialmente, ma con modalità ritenute non soddisfacenti da parte del soggetto passivo d’imposta, rendendo quindi necessario – per proseguire nella contestazione dell’atto in sede giudiziale – il deposito del ricorso in C.T.P. entro trenta giorni dalla conclusione del termine di sospensione legato alla proposizione del reclamo/mediazione.
Con circolare del 29 dicembre 2015 n. 38/E (intitolata «Riforma del processo tributario – decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156»), l’Agenzia delle entrate – Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione ha fornito molteplici chiarimenti in ordine alle modalità applicative del nuovo istituto, che non hanno peraltro risolto tutti i problemi legati alla concreta attuazione della procedura di reclamo/mediazione, in particolare nell’ambito dei tributi locali.
Le questioni ancora da approfondire riguardano in primo luogo la qualificazione della procedura di reclamo/mediazione e le modalità con cui la stessa dovrà essere realizzata da parte dei comuni, per valutare se tale istituto debba rappresentare un semplice ampliamento della facoltà di autotutela giàrimessa alla valutazione degli enti locali, ovvero se – qualificandosi come una fase pregiudiziale – dovrà essere connotata da un minor margine di discrezionalità da parte del comune, per qualificarsi comeuna procedura di natura obbligatoria, da definireda parte di un soggetto diverso dall’ufficio che abbia predisposto l’atto impugnato, così facendo precedere la fase della contestazione in sede giudiziaria da una procedura di riesame in sede amministrativa,
ma condotta da un soggetto terzo, che garantisca una maggiore autonomia di giudizio in ordine alla correttezza dell’attività posta in essere dall’ufficio.
In tal senso, appare evidente che – soprattutto nei comuni di piccole dimensioni – la decisione in ordine a tale problematica risulterà essenziale, in quanto la risposta condizionerà fortemente sia il ruolo del mediatore, sia la modalità per individuare il soggetto che dovrà svolgere tale funzione, che – ove debba qualificarsi come un soggetto autonomo dall’ufficio che ha prodotto l’atto contestato – dovrà chiaramente essere ricercato molto spesso al di fuori non soltanto dell’ufficio, ma anche dello stesso comune.
(1)
Il nuovo art. 17-bisprevede che «se la Commissionerileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo»,differenziandosi dalla precedente versione dello stesso articolo, in base al quale «in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9,l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»
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