Le principali novità della dichiarazione IMU approvata con Dm 24/04/2024

12 June 2024
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Quali sono le principali novità per i contribuenti – e di riflesso per i Comuni circa l’attività di verifica – introdotte dal nuovo modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale del 24/04/2024?
Con decreto del 24 aprile 2024 (pubblicato in G.U. del 15/05/2024) è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 769 della legge n. 160/2019 e il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (Enc) di cui all’art. 1 comma 770 della legge n. 160 del 2019, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Diversamente dal passato, questa volta, anche per esigenze di semplificazione amministrativa, è stato emanato un unico decreto che sostituisce i precedenti modelli di dichiarazione approvati con Dm del 29 luglio 2022 (per le persone fisiche e per gli enti commerciali) e con Dm del 4/5/2023 per gli enti non commerciali.
Tra le novità presenti nei nuovi modelli dichiarativi IMU, si segnala il recepimento dei casi di dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio e le indicazioni per gli immobili occupati abusivamente (legge 197/2022) e per gli immobili degli enti non commerciali concessi in comodato (legge 213/2023).
In ordine alla prima questione,  le istruzioni fanno chiaramente intendere che in tutti i casi in cui la legge impone la presentazione della dichiarazione IMU (immobili occupati abusivamente, enti non commerciali, alloggi sociali, fabbricati merce, alloggi di servizio del personale militare, ecc.), il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo comporta la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme.
Sulla questione il Dipartimento delle Finanze era già intervenuto a Telefisco 2023 evidenziando che l’esonero dall’IMU per i fabbricati “merce”, gli alloggi sociali e le case dei militari è subordinato alla presentazione dell’apposita dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione “a pena di decadenza”, prendendo così atto del recente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione.
Ebbene, nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione IMU approvato il 24/4/2024, il Dipartimento delle Finanze richiama la pronuncia n. 37385/2022 della Cassazione nella quale si legge che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario”.
Si spiega così la ragione per la quale è previsto nel nuovo modello dichiarativo l’inserimento di appositi codici per gli alloggi sociali e per gli alloggi di servizio del personale militare, oltre agli immobili occupati abusivamente, in aggiunta ad altri casi già previsti (tra cui i fabbricati merce).
Pertanto i contribuenti interessati dovranno fare attenzione a rispettare l’adempimento dichiarativo, in assenza del quale i comuni saranno autorizzati a negare l’agevolazione recuperando l’imposta non versata con la maggiorazione delle sanzioni e degli interessi di legge.
Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo per gli immobili occupati abusivamente, va detto preliminarmente che l’intervento legislativo di fine 2022 consente di neutralizzare l’orientamento della Cassazione formatosi negli ultimi anni, che ha ritenuto tali immobili comunque assoggettabili all’IMU (si vedano le pronunce n. 29868/2021, n. 1596/2022, n. 2966/2022).
I contribuenti, per usufruire dell’esonero, devono aver in primo luogo denunciato l’occupazione abusiva alle autorità competenti.
In secondo luogo, il contribuente deve presentare al Comune interessato, secondo modalità telematiche, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, provvedendo ad analoga dichiarazione nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
Nel nuovo modello è previsto un apposito riquadro, denominato “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili”, che va utilizzato per riportare tutte le informazioni necessarie per usufruire dell’esonero, specificando tra l’altro l’Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l’azione giudiziale penale, nonché la data della relativa denuncia o del provvedimento che attesti l’inizio dell’azione penale.
Le istruzioni ministeriali, allegate al Dm 24/4/2024, evidenziano che l’aspetto peculiare che caratterizza questa fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche, per cui non è ammessa la presentazione tradizionale a mano o a mezzo posta.
Occorre quindi prestare attenzione perché la mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dal beneficio, con la conseguenza che l’esonero dall’IMU non potrà essere riconosciuto e il Comune sarà legittimato a recuperare il tributo non versato con la maggiorazione della sanzione e degli interessi di legge.
Per quanto riguarda invece gli enti non commerciali, si segnala l’inserimento nel nuovo modello della parte relativa agli immobili concessi in comodato (prevedendo l’indicazione dell’Enc comodatario) o agli immobili strumentali, di cui all’art. 1 comma 71 lett. a) e b) della legge n. 213/2023. Disposizioni sulle quali peraltro si soffermano ampiamente le istruzioni per la compilazione del modello, in particolare con riferimento alla previsione di cui alla lett. a) fornendo alcune precisazioni in merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante.
In particolare, in merito al collegamento funzionale viene richiamata la decisione n. 27761/2023 della Cassazione in tema di esonero IMU nell’ipotesi di concessione in comodato di immobili da parte dell’Università in favore dell’ESU (azienda regionale per il diritto allo studio universitario), riconoscendo un rapporto funzionale delle prestazioni svolte dall’ESU rispetto all’attività assicurata dall’Università, configurando una compenetrazione di tipo organico tra i due enti.
Il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, potendosi in rapporto di diretta strumentalità
In ordine invece al collegamento strutturale si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Cassazione quando “il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa” (si vedano, tra le altre, Cass. n. 6795/2020, n. 12539/2021 e n. 4953/2023).
Ricapitolando, quindi, affinché la norma di esenzione, di cui al citato comma 71, lett. a) dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, possa ritenersi applicabile è necessario che tra i due enti non commerciali sussista, tra gli altri requisiti, un rapporto di strumentalità o dal punto di vista funzionale o dal punto di vista strutturale. 
Se segnala, infine, che il termine per presentare la dichiarazione è legislativamente fissato al 30 giugno, ma quest’anno scade il 1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno è domenica.

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