Con la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.L. n. 174 del 2012, attualmente in fase di conversione, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), in particolare riguardo al fatto che le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli possono essere richieste al pubblico registro automobilistico senza vincoli di competenza territoriale, ma con destinazione del relativo gettito alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo avente causa o intestatario del veicolo.
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