L’approvazione delle tariffe dell’ imposta di soggiorno

L’intervento del DL 50/2017 permette di derogare al blocco della pressione fiscale grazie alle disposizioni contenute nell’articolo 4 comma 7, che esplicitamente derogano alla disposizione dell’articolo 1 comma 26 della legge 208/2015.

21 November 2017
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L’intervento del DL 50/2017 permette di derogare al blocco della pressione fiscale grazie alle disposizioni contenute nell’articolo 4 comma 7, che esplicitamente derogano alla disposizione dell’articolo 1 comma 26 della legge 208/2015. La deroga è stata scritta senza limite di tempo, per cui si ritiene continuativa anche in presenza della ulteriore proroga a valere sul 2018 del blocco della pressione fiscale.
A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
L’organo competente ad approvare la misura delle tariffe dell’imposta di soggiorno è la giunta comunale, nel rispetto delle norme del Tuel che assegnano al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi (art. 42 tuel) e tutto ciò che residua, all’organo esecutivo.

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