L’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione va sempre preceduto dallo schema d’atto

Il contraddittorio preventivo è un diritto del contribuente e non già una mera disposizione procedurale. La lesione di detto diritto, prescinde dalla fondatezza della pretesa e ne travolge l’atto emesso

30 January 2025
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di Antonio Chiarello


L’art.6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente al comma 1 ha previsto che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il successivo comma 2 pone la deroga che il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo non opera per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Molti comuni nell’adeguare i propri regolamenti hanno recepito le disposizioni sullo schema, mentre altri sono in ritardo e quindi si muovono in base alle disposizioni nazionali.

Si ha la netta impressione che la procedura del contraddittorio preventivo sia considerata solo un appesantimento del procedimento piuttosto che una opportunità di chiarire subito la questione. La tendenza a svicolare si manifesta in una proliferazione di qualificazione dell’atto impositivo come atto automatizzato, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, non solo per gli atti di infedeltà dichiarativa ma anche per le fattispecie di omissione dichiarativa, confondendo tra la certezza delle prove e l’automatismo dell’azione accertativa. La contestazione di omessa denuncia e quindi la scoperta di un evasore totale, si ritiene che giammai possa essere considerata frutto di un accertamento automatizzato in quanto si imputa ad un evasore totale sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo oltre che liquidare il tributo dovuto sulla scorta di dati non dichiarati. Basti pensare a mò di esempio ad un avviso Tari imputato al possessore del locale, quando invece l’immobile risulta occupato da un soggetto diverso anche senza titolo e che quindi ne assume la esclusiva soggettività passiva.

Prudenza e rispetto dei principi statutari impongono, quindi, un attenta ponderazione di ogni singola fattispecie e nel dubbio meglio seguire la procedura dello schema d’atto, piuttosto che rischiare l’annullamento dell’avviso emesso senza il previo contraddittorio. Non va dimenticato, infatti, che il contraddittorio preventivo di cui all’art.6-bis è un diritto del contribuente e non già una mera disposizione procedurale. La lesione di detto diritto, prescinde dalla fondatezza della pretesa e ne travolge l’atto emesso.

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